Ad oggi vige la marchiatura ce per i prodotti in legno per uso strutturale? Se non sono ancora attivi gli obblighi, come devo fare per accettare un legname in cantiere? E' sufficiente una dichiarazione del produttore o del trasformatore?
anonimo: Ad oggi vige la marchiatura ce per i prodotti in legno per uso strutturale? Se non sono ancora attivi gli obblighi, come devo fare per accettare un legname in cantiere? E' sufficiente una dichiarazione del produttore o del trasformatore?
12.01.2011 | Nr.: 4304
Categoria: Qualificazione e benestare tecnici nazionali, Generalità marcatura e certificazioneRisposta
Dal 1° Luglio 2009, ai sensi delle Norme Tecniche delle Costruzioni i materiali ad uso strutturale devono essere soggetti a una presunzione di conformità secondo documenti di carattere comunitario (norme armonizzate) o attraverso una specifica procedura di qualificazione definita dal Servizio Tecnico Centrale.
In senso generale tutti i materiali ad uso strutturale devono essere (Cap.11.1 “Generalità”):
§ identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili;
§ qualificati sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili;
§ accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione.
All’interno del periodo di coesistenza (ossia laddove quell’arco di tempo in cui normativa di carattere comunitario e nazionale coesistono in quanto a livello comunitario non è stato introdotto l’obbligo di marcatura CE), il produttore deve comunque provvedere a certificare i propri prodotti attraverso la scelta di uno dei due percorsi di certificazione di seguito indicati:
1 L’applicazione di specifica Norma Armonizzata
2 L’applicazione delle regole del par 11.7 “Materiali e prodotti a base di legno”( qualificazione ministeriale)
Nota: per i centri di lavorazione rimane l’obbligo di denuncia di attività secondo quanto stabilito dalla Circolare Esplicativa del 2.2.2009.
Al termine del periodo di coesistenza (che si ricorda essere esteso sino al 1° Dicembre 2011 per il legno lamellare e sino al 1° Settembre 2012 per il legno massiccio) l’impiego dei prodotti nelle opere risulta essere possibile solo questi risultino conformi alla relativa norma armonizzata (marchio CE).
Quindi, in base a quanto sopra descritto, una semplice dichiarazione a firma del Legale Rappresentante non risulta essere sufficiente ad ottemperare agli obblighi relativi alla certificazione di prodotto in accordo al DM 14.01.08.
Si sottolinea, infine, che a partire del 1° Luglio 2009, non possono essere immessi sul mercato nazionale, assortimenti privi di opportuna certificazione di prodotto.
Marco Luchetti
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