Ad oggi vige la marchiatura ce per i prodotti in legno per uso strutturale? Se non sono ancora attivi gli obblighi, come devo fare per accettare un legname in cantiere? E' sufficiente una dichiarazione del produttore o del trasformatore?


anonimo: Ad oggi vige la marchiatura ce per i prodotti in legno per uso strutturale? Se non sono ancora attivi gli obblighi, come devo fare per accettare un legname in cantiere? E' sufficiente una dichiarazione del produttore o del trasformatore?

12.01.2011 | Nr.: 4304

Categoria: Qualificazione e benestare tecnici nazionali, Generalità marcatura e certificazione
Parole chiavi: certificazione

Risposta

Dal 1° Luglio 2009, ai sensi delle Norme Tecniche delle Costruzioni i materiali ad uso strutturale devono essere soggetti a una presunzione di conformità secondo documenti di carattere comunitario (norme armonizzate) o attraverso una specifica procedura di qualificazione definita dal Servizio Tecnico Centrale.

 

In senso generale tutti i materiali ad uso strutturale devono essere (Cap.11.1 “Generalità”):

§  identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili;

§  qualificati sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili;

§  accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione.

 

All’interno del periodo di coesistenza (ossia laddove quell’arco di tempo in cui normativa di carattere comunitario e nazionale coesistono in quanto a livello comunitario non è stato introdotto l’obbligo di marcatura CE), il produttore deve comunque provvedere a certificare i propri prodotti attraverso la scelta di uno dei due percorsi di certificazione di seguito indicati:

1      L’applicazione di specifica Norma Armonizzata

2      L’applicazione delle regole del par 11.7 “Materiali e prodotti a base di legno”( qualificazione ministeriale)

 Nota: per i centri di lavorazione rimane l’obbligo di denuncia di attività secondo quanto stabilito dalla Circolare Esplicativa del 2.2.2009.

Al termine del periodo di coesistenza (che si ricorda essere esteso sino al 1° Dicembre 2011  per il legno  lamellare e sino al 1° Settembre 2012 per il legno massiccio) l’impiego dei prodotti nelle opere risulta essere possibile solo questi risultino conformi alla relativa norma armonizzata (marchio CE).

 

Quindi, in base a quanto sopra descritto, una semplice dichiarazione a firma del Legale Rappresentante non risulta essere sufficiente ad ottemperare agli obblighi relativi alla certificazione di prodotto in accordo al DM 14.01.08.

 

Si sottolinea, infine, che a partire del 1° Luglio 2009, non possono essere immessi sul mercato nazionale, assortimenti privi di opportuna certificazione di prodotto.

 

Marco Luchetti

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