Chiedo delucidazioni circa il dimensionamento delle strutture in legno al fuoco.


anonimo: Chiedo delucidazioni circa le combinazioni di carico da utilizzare con il metodo delle tensioni ammissibili per ill calcolo della resistenza al fuoco di elementi strutturali in legno. Ritengo che la norma UNI 9504 tuttora in vigore si riferisca al metoto degli statti limite per cui i valori della combinazione dovrebbero essre divisi almeno per 1,4 per riportarsi al metodo delle tensioni ammissibili. Tale ragionamento discende anche dalla lettura della CNR-DT206/2006 nonchè dalla UNI9502 che indicano per il metodo SLU le verifiche di resistenza al fuoco con lo 0,7 delle combinazioni fondamentali.
Per quanto sopra ne deduco quindi che con il metodo alle tensioni ammissibili si possa fare la verifica della resistenza al fuoco (con sezione ridotta) con lo 0,7 delle combinazioni normali, compresi quindi i carichi permananti moltiplicati per 0,7 e comunque escluso il sisma: quindi di fatto si innalza fittiziamante del 40% circa la tensione ammissibile, pur conteggiando la sezione ridotta dovuta alla carbonizzazione, per tener conto della non probabilità di accadimento di tutti i carichi al loro massimo valore. Quanto sopra è giusto o errato?

06.06.2007 | Nr.: 179

Categoria: Progetto e verifica ai carichi di incendio
Parole chiavi: fuoco, normativa

Risposta

Le normative a cui Lei fa riferimento (CNR-DT206/2006, UNI 9504) sono basate sul metodo agli stati limite, le combinazioni riportate in tali documenti normativi sono combinazioni agli stati limite per azioni eccezionali (fuoco), dove i coefficienti di amplificazione dei carichi sono unitari.
Applicando il metodo della sezione efficace in accordo con queste normative si rimane quindi nel quadro degli stati limite ultimi anche nella determinazione delle resistenze di progetto nelle condizioni del fuoco. Non si deve fare confusione con il metodo alle tensioni ammissibili solamente per il fatto che i coefficienti di sicurezza per le azioni sono unitari. Infatti dal lato delle resistenze di progetto in condizioni di incendio si parte comunque dai profili prestazionali di resistenza del materiale riportati nelle EN 338 e nelle EN 1194, i cui valori vengono corretti con un coefficiente che consente di passare dai valori caratteristici a temperatura ambiente (frattile 5%) a quelli corrispondenti al 20%; il coefficiente parziale di sicurezza del materiale deve essere assunto unitario, così come il coefficiente di modificazione delle proprietà meccaniche kmod. Questa procedura per le determinazione delle resistenze di progetto al fuoco è descritta sia nel CNR-DT206/2006 che nell’Eurocodice 5.
Il coefficiente 0,7 da Lei citato si usa solamente per determinare, in maniera semplificata e quando si sia certi che le azioni non aumentano nella situazione eccezionale, i valori delle azioni eccezionali a partire da quelle di progetto calcolate nelle situazioni ordinarie di progetto (dove i coefficienti di amplificazione dei carichi non sono unitari). Si tratta quindi di un metodo che, nei casi citati, rimane a favore di sicurezza e si rivela di più semplice applicazione rispetto a quello più generale che prevede una nuova analisi strutturale applicando direttamente i valori delle azioni eccezionali.
Tenga presente infine presente che, dalla data in vigore del recentissimo D.M. 9 marzo 2007, sono abrogati:


la circolare del Ministro dell’interno 14 settembre 1961, n. 91, recante norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio destinati ad uso civile; il decreto del Ministro dell’interno 6 marzo 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 60 del 13 marzo 1986, recante “Calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno”.

Inoltre, all’allegato A al decreto del Ministro dell’interno 30 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 339 del 12 dicembre 1983, recante “Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi” sono apportate le seguenti modifiche: le definizioni di “carico di incendio”, “compartimento antincendio” e “resistenza al fuoco”, indicate rispettivamente ai punti 1.3, 1.5 e 1.11, sono sostituite con le corrispondenti definizioni riportate al punto 1, lettere c), g) e j) dell’allegato al citato decreto.

Infine il riferimento al Bollettino ufficiale C.N.R. n. 192 del 28 dicembre 1999, relativo alla progettazione di costruzioni resistenti al fuoco, contenuto nella lettera circolare prot. P130/4101 sott. 72/E del 31 gennaio 2001, è da ritenersi superato.
 

Prof. Ing. Maurizio Piazza
Ing. Roberto Tomasi

categoria: Statica e calcolo,