Ci sono particolari certificazioni che deve apporre una ditta di rivendita di legnami?
anonimo: Ci sono particolari certificazioni che deve apporre una ditta di rivendita di legnami? Trattiamo travi massicci e lamellari, varie categorie di pannelli, legname da edilizia, tavole maschiate e tavolame esotico, resinoso e latifoglia.
Vorrei cortesemente anche sapere se, comprando materiale certificato, nel caso questo venga da noi lavorato, necessiti di un'altra certificazione.
26.06.2011 | Nr.: 4852
Categoria: Generalità marcatura e certificazione, Qualificazione e benestare tecnici nazionaliRisposta
Si ricorda che ogni centro di lavorazione di legname ad uso strutturale deve depositare opportuna denuncia di attività al Servizio Tecnico Centrale secondo le modalità descritte all’interno della Circolare esplicativa n.617 del 2.2.2009. Di seguito si riporta relativa definizione di Centro di Lavorazione:
“… Gli stabilimenti nei quali viene effettuata la lavorazione degli elementi base per dare loro la configurazione finale in (intagli, forature, applicazione di piastre metalliche…) sia di legno massiccio che di legno lamellare sono da considerarsi a tutti gli effetti Centri di lavorazione.
Come tali devono documentare la loro attività al Servizio Tecnico Centrale … il quale … rilascia un Attestato di Denuncia di attività.”
A titolo di completezza si riporta breve descrizione delle attività da svolgere al fine di ottenere tale attestato.
Qualificazione ministeriale: passi da compiere | |
Passi | Modalità |
Individuare la figura del Direttore Tecnico di Produzione (1) | Al fine di ottenere la qualifica di Direttore Tecnico di Produzione, il candidato dell’azienda deve frequentare (e superamento del relativo esame) apposito corso di formazione il cui Regolamento risulti essere riconosciuto presso il Servizio Tecnico Centrale (2) |
Definire istruzioni operative e procedure interne all’aziende atte a dimostrare la conformità delle lavorazioni a quanto prescritto dalla circolare esplicativa n.617 del 2.2.2009 | La denuncia di attività come Centro di Lavorazione solitamente si compone di due parti: una parte generale, costituita da Dichiarazioni di vario tipo a firma del Legale Rappresentate e del Direttore Tecnico di Produzione, e da una parte specifica dedicata alla definizione delle procedure interne all’azienda atte a definire i controlli durante la fase di produzione e/o trasformazione. |
Depositare presso gli uffici del Servizio Tecnico Centrale la documentazione prodotta. | Una volta accertata la completezza delle informazioni fornite lo stesso Servizio Tecnico Centrale rilascia apposito Attestato di qualificazione come centro di lavorazione. |
(1) Inoltre il Direttore Tecnico della Produzione deve essere un collaboratore stabile dell’azienda e seguire un solo stabilimento (2) Il Consorzio Servizi Legno-Sughero (Conlegno) in collaborazione con Assolegno di FederlegnoArredo ha istituito apposito percorso formativo riconosciuto ai fini della qualifica ministeriale ai sensi del DM 14.01.08 | |
Marco Luchetti
categoria: Marcatura e Certificazione, categoria: Marcatura e Certificazione,