Come è regolata la qualificazione e la marcatura del prodotto "legno massiccio" secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni?


andrea zenari, VI (Altro: consulente): Con la marcatura CE ai sensi della UNI EN 14081-1 si ottempera al punto 11.6.8.1 del DM 159/05?
Quale sarà la data di entrata in vigore definitiva della norma UNI EN 14081-1 e cosa succede se un produttore non la ottempera?

18.10.2007 | Nr.: 357

Categoria: Marcatura CE
Parole chiavi: certificazione, prodotto a base di legno, normativa

Risposta

Il decreto ministeriale D.M. 14/09/2005 “Norme Tecniche per le Costruzioni”, è in fase di revisione e, salvo proroghe, diventerà cogente dal 1 Gennaio 2008 La bozza di revisione è pubblicata sul sito del servizio sismico della regione toscana al seguente link http://www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica/classificazione/index_cdm.htm

Per comodità si farà quindi riferimento a quest’ultima versione delle Norme tecniche per le Costruzioni, che corrisponderà quasi sicuramente alla versione che sarà pubblicata sulla gazzetta ufficiale.

Nella sostanza non vengono modificate le disposizioni per il legno massiccio riportate al punto 11.6.8.1 del D.M. 14/09/2005, che in realtà sono disposizioni di carattere generale valide per le diverse categorie di materiali e prodotti a base di legno.
Come esplicitato nel 11.7.10.1 (che riprende quanto riportato nel punto 11.6.8.1 del D.M. 14/09/2005 per la qualificazione della produzione): 

Qualora non sia applicabile la procedura di marcatura CE (di cui ai punti A e C del §11.1), per tutti i prodotti a base di legno per impieghi strutturali valgono integralmente, per quanto applicabili, le seguenti disposizioni che sono da intendersi integrative di quanto specificato al punto B del § 11.1.

Le procedure di qualificazione della produzione descritte possono adottate solamente per i materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia già disponibile una norma armonizzata ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza. In questo caso la produzione non avviene secondo le modalità CE, ma secondo le modalità delle Norme Tecniche per le Costruzioni (il risultato finale quindi non è una marcatura CE, ma il marchio del produttore/fornitore).

Nel caso del legno massiccio esiste una normativa armonizzata (la UNI EN 14081-1, Strutture di legno Legno strutturale con sezione trasversale rettangolare, classificato secondo la resistenza meccanica Parte 1: Requisiti generali), ed il periodo di coesistenza  sarebbe ufficialmente terminato il 1.9.2007 ma è stata chiesta una proroga di un anno. Per tale prodotto  sarà applicabile quindi in maniera obbligatoria la marcatura CE del materiale di cui al punto A del  §11.1:

Materiali e prodotti per uso strutturale per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da costruzione” (CPD), recepita in Italia dal DPR 21/04/1993, n.246, così come modificato dal DPR 10/12/1997, n. 499”

Per quanto riguarda le conseguenze di una futura mancata applicazione della marcatura CE al legno massiccio la norma assegna al Direttore dei lavori il compito dell’accettazione del materiale in cantiere, che consiste nella acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione. Per i materiali e prodotti recanti la Marcatura CE sarà onere del Direttore dei Lavori, in fase di accettazione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere al fornitore il Certificato ovvero Dichiarazione di Conformità alla parte armonizzata della EN 14081. Il Direttore dei Lavori prima della messa in opera,  sarà tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi.

Arch. Ugo Terzi
Ing. Roberto Tomasi

categoria: Marcatura e Certificazione,