Cosa è e cosa regolamenta la direttiva europea per i prodotti da costruzione CPD 89/106/EEC?


anonimo: Cosa è e cosa regolamenta la direttiva europea per i prodotti da costruzione CPD 89/106/EEC?

17.12.2007 | Nr.: 444

Categoria: Marcatura e Certificazione

Risposta

La direttiva CPD 89/106/EEC è innanzitutto una direttiva europea di armonizzazione, ovvero uno strumento legislativo a carattere sovranazionale il cui scopo è fornire la base legale e gli strumenti tecnici ed applicativi per conseguire il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in un particolare settore delle costruzioni.


La CPD "direttiva prodotti da costruzione 89/106/CEE" (cfr.Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea OJ L 40, del 11-2-1989), approvata il 21 Dicembre 1988 ed emendata il 22 Luglio 1993 dalla "direttiva 93/68/CEE" (cfr. OJ L 220, del 30-8-1993) e successivamente dal Regolamento (CE) N. 1882/2003 (cfr. OJ L284 del 31-10-2003), si propone di eliminare le barriere tecniche al commercio per i prodotti da costruzione.


Questo obiettivo verrà raggiunto imponendo agli Stati Membri di assumere tutte le misure necessarie affinché soltanto i prodotti che sono idonei per l’utilizzo previsto, possano essere immessi sul Mercato. Da un altro punto di vista, i prodotti giudicati idonei in uno Stato Membro, devono anche essere permessi per l’utilizzo negli altri Stati Membri. Lo scopo principale della direttiva è quindi l’abolizione di ingiustificate barriere tecniche alla libera circolazione dei prodotti da costruzione. L’idoneità all’impiego significa che i prodotti possiedono caratteristiche tali per cui le Opere nelle quali devono essere incorporati, montati, applicati od installati, possono, se propriamente progettate e fabbricate, soddisfare i requisiti essenziali di cui all’Articolo 3 della direttiva (Resistenza meccanica e stabilità, sicurezza in caso d’incendio, ecc.) laddove e qualora tali Opere siano soggette a Regolamentazioni contenenti tali Requisiti.

Ai sensi della CPD, l’allocuzione "prodotti da costruzione" è riferibile ad ogni prodotto. La Direttiva si propone di:

  • armonizzare le legislazioni nazionali esistenti nel campo dei prodotti destinati al settore della costruzione;

  • stabilire i requisiti essenziali di sicurezza;

  • rimuovere ostacoli alla libera circolazione dei prodotti nella Comunità;

  • assicurare agli stati membri che i prodotti da costruzione siano conformi alle caratteristiche previste per le costruzioni e le opere a cui sono destinati.

Due sono gli articoli fondamentali per comprenderla

 

Articolo 1, paragrafo 2

Ai fini della presente Direttiva, per “prodotto da costruzione”

si intende qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in opere di costruzione, le quali comprendono gli edifici e le opere di ingegneria civile.

I prodotti da costruzione sono in appresso denominati “prodotti”; le opere di costruzione, le quali comprendono gli edifici e le opere d’ingegneria civile sono in appresso denominate “opere”.

 

Il concetto di incorporazione permanente va inteso come incorporazione per un periodo pari alla durata di vita utile del prodotto.

 

Articolo 2, paragrafo 1

Gli Stati Membri prendono le misure necessarie per fare in modo che i prodotti di cui all’articolo 1, destinati ad essere impiegati in opere, possano essere immessi sul mercato solo se idonei all’impiego previsto, se hanno cioè caratteristiche tali che le opere in cui devono essere incorporati, assemblati, applicati o installati possano, se adeguatamente progettate e costruite, soddisfare i requisiti essenziali, di cui all’articolo 3, se e nella misura in cui tali opere siano soggette a regolamentazioni che prevedano tali requisiti”.

 

Pertanto è l’opera che deve rispettare i requisiti essenziali, mentre il prodotto deve rispettare le caratteristiche prefissate che sono definite all’interno delle specificazioni tecniche europee.

 

La Direttiva, condizionando l’applicazione del prodotto ad un’opera “ben progettata e costruita”, lascia di fatto agli Stati Membri la responsabilità in ordine ai criteri di progettazione e costruzione delle opere.


Arch. Ugo Terzi

Ing. Roberto Tomasi

 


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