E' necessario verificare un tetto esistente in cui vengono sostituiti solamente alcuni elementi secondari della copertura?
anonimo: Mi sto occupando di un Tetto in legno già esistente a quatto falde l'eventuale sostituzione con elementi nuovi e piu grossi, di qualche elemento dell'orditura come una terzera oppure un corrente, deteriorati e quindi incurvati per la prolungata esposizione patologica all'acqua (il manto non ha tenuto), impone una verifica di portanza dei nuovi elementi?
Se volessi verificarli devo inserire l'azione del sisma (oltre che al vento, e carichi gravitazionali)?
21.08.2007 | Nr.: 269
Categoria: Progetto e verifica in zona sismica, Normativa, Classificazione e proprietà meccanicheRisposta
Il tipo di intervento che Lei sta facendo riguarda esclusivamente l’ambito della riabilitazione strutturale, nel senso che Lei sta intervenendo su una struttura esistente per recuperare l’integrità statica e funzionale di alcuni suoi elementi costruttivi oppure del complesso della costruzione.
Inoltre, anche nel caso di sostituzione di elementi esistenti ammalorati e non più funzionali con elementi nuovi, Lei comunque sta operando su una struttura esistente, di cui non conosce a priori le caratteristiche meccaniche degli elementi strutturali in essa presenti (al contrario di quanto avviene nella nuova progettazione, dove le caratteristiche meccaniche sono un elemento di progetto , spetta al direttore dei lavori verificare che gli elementi inseriti nell’opera, attraverso prove e controlli sulla certificazione dei materiali, rispettino le caratteristiche di progetto). In questo caso quindi, per valutare il livello di sicurezza degli elementi esistenti non oggetto di sostituzione, deve in qualche modo “stimare” le caratteristiche meccaniche degli elementi lignei esistenti, per valutare se questi siano comunque adatti all’utilizzo. Esistono in questo caso delle procedure da adottare per la valutazione del legname in opera (si rimanda alle news allegate).
Terzo punto non meno importante, nel caso in cui Lei operi in un contesto di zona sismica, l’intervento strutturale deve garantire alcuni livelli di sicurezza adeguati in funzione del “livello” di intervento. In questo caso la normativa italiana, anche nei decreti e nelle ordinanza precedenti all’emanazione del testo unico D.M. 14/9/05 (vedi Ordinanza del Presidente del consiglio 3431/05 e D.M. 9.1.96 per le costruzioni in zona sismica) ha sempre previsto due livelli di intervento: miglioramento sismico e adeguamento sismico. Nella nuova versione del testo unico inoltre si è inserito anche un terzo livello di intervento di riparazione o intervento locale.
Nel punto 8.4 della nuova bozza delle norme tecniche delle costruzioni (vedi file allegato ed i link in fondo alla pagina) viene riportata la classificazione degli interventi in zona sismica.
Si individuano le seguenti categorie di intervento:
- interventi di adeguamento atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle presenti norme;
- interventi di miglioramento atti ad aumentare la sicurezza strutturale esistente, pur senza necessariamente raggiungere i livelli richiesti dalle presenti norme;
- riparazioni o interventi locali che interessino elementi isolati, e che comunque comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti.
Gli interventi di adeguamento e miglioramento devono essere sottoposti a collaudo statico.
La normativa nel punto 8.4 delimita in maniera precisa i casi in cui è necessario adeguare sismicamente la costruzione.
Negli altri casi si può intervenire per accrescere la resistenza delle strutture esistenti alle azioni sismiche, ed è quindi necessaria una valutazione della sicurezza a tutte le parti della struttura, nonché alla struttura nel suo insieme (miglioramento sismico).
Nel caso gli interventi riguardino solamente singole parti e/o elementi della struttura e interessano porzioni limitate della costruzione che devono essere riabilitate, si parla di riparazione o intervento locale. Il progetto e la valutazione della sicurezza (che ovviamente sarà effettuata anche con riferimento alle azioni sismiche) potranno essere riferiti alle sole parti e/o elementi interessati, per documentare che, rispetto alla configurazione precedente al danno, al degrado o alla variante, gli interventi comportano un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti.
Il progettista è comunque tenuto a redigere una relazione di progetto e di verifica, in cui sono documentate, per le sole parti interessate dall’intervento ed a quelle con esse interagenti, le carenze strutturali riscontrate, risolte e/o persistenti, ed indicare le eventuali conseguenti limitazioni all’uso della costruzione.
Ing. Roberto Tomasi
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