E' possibile utilizzare il metodo per le tensioni ammissibili relativamente a costruzioni in legno?
vittorio lorenzin, TN (Ingegnere): Un committente vuole avvalersi (essendo in zona 4 costruzione tipo 2 e classe d'uso II) del punto 2.7 delle NTC 08 (verifica alle tensioni ammissibili). Vi chiedo se in questo caso è ancora obbligatoria la progettazione del tetto in legno (e di tutte le strutture portanti in legno presenti in generale) e il relativo deposito presso il genio civile in quanto il paragrafo 2.7 dice che si devono applicare integralmente dei DM LLPP che del legno non fanno nessuna menzione.
Risposta
Si riporta un estratto del punto 2.7 delle norme tecniche 2008:
"2.7 VERIFICHE ALLE TENSIONI AMMISSIBILI
Relativamente ai metodi di calcolo, è d'obbligo il Metodo agli stati limite di cui al § 2.6.
Per le costruzioni di tipo 1 e 2 e Classe d’uso I e II, limitatamente a siti ricadenti in Zona 4, è ammesso il Metodo di verifica alle tensioni ammissibili. Per tali verifiche si deve fare riferimento alle norme tecniche di cui al D.M. LL. PP. 14.02.92, per le strutture in calcestruzzo e in acciaio, al D.M. LL. PP. 20.11.87, per le strutture in muratura e al D.M. LL. PP. 11.03.88 per le opere e i sistemi geotecnici.
Le norme dette si debbono in tal caso applicare integralmente, salvo per i materiali e i prodotti, le azioni e il collaudo statico, per i quali valgono le prescrizioni riportate nelle presenti norme tecniche."
Dato che per il legno non vi sono decreti antecedenti alle norme tecniche a cui far riferimento non è possibile di fatto eseguire un calcolo alle tensioni ammissibili, ma bisogna procedere con il metodo agli stati limite in accordo con le norme vigenti (norme tecniche e documenti normativi per quanto non in contrasto con le norme stesse).
Ing. Mauro Andreollicategoria: Progetto e verifica in zona sismica, categoria: Statica e calcolo,