I materiali ed i prodotti ad uso strutturale devono essere certificati? Con quali procedure?
anonimo: Pannelli composti da tavole chiodate in legno massiccio ed assemblate tra loro in modo incrociato devono essere certificati? La ditta che li produce a quali adempimenti deve ottemperare?
anonimo: quali sono gli obblighi per i produttori ed i rivenditori di blocchi a cassero in legno e cemento?qual'è la normativa di riferimento in Italia?
Risposta
Tutti i materiali ed i prodotti ad uso strutturale, in accordo con quanto riportato nel cap. 11 delle NTC 2008, devono essere identificati e qualificati dal produttore secondo le procedure applicabili. In particolare la norma prevedere ter casi: a) esiste la norma di prodotto cogente, b) non esiste una norma di prodotto cogente; c) il prodotto è di tipo innovativo e non coperto da norma di prodotto. Si riporta di seguito un estratto del testo della norma.
"I materiali ed i prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette alle presenti norme, devono rispondere ai requisiti indicati nel seguito.
I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:
- identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili;
- qualificati sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili;
- accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione.
In particolare, per quanto attiene l’identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi:
A) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da costruzione” (CPD), recepita in Italia dal DPR 21/04/1993, n.246, così come modificato dal DPR 10/12/1997, n. 499;
B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma armonizzata ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il produttore abbia volontariamente optato per la Marcatura CE;
C) materiali e prodotti per uso strutturale innovativi o comunque non citati nel presente capitolo e non ricadenti in una delle tipologie A) o B). In tali casi il produttore potrà pervenire alla Marcatura CE in conformità a Benestare Tecnici Europei (ETA), ovvero, in alternativa, dovrà essere in possesso di un Certificato di Idoneità Tecnica all’Impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici."
Si ricorda che, almeno fino al 1 luglio 2009, si è in regime transitorio relativo alle nuove norme tecniche per le costruzioni. Fino alla suddetta data sarà dunque consentita l’applicazione facoltativa delle nuove NTC di cui al DM 14 gennaio 2008, delle NTC di cui al DM 14 settembre 2005, e dei decreti del Ministro dei lavori pubblici 20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4 maggio 1990, 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996.
Ing. Roberto Tomasicategoria: Marcatura e Certificazione,