Il legno richiede meno calcoli e analisi per il suo impiego strutturale? Per l'impiego del legno in edilizia occorrono operatori specializzati?


anonimo: Il legno richiede meno calcoli e analisi per il suo impiego strutturale? Per l'impiego del legno in edilizia occorrono operatori specializzati?

26.02.2011 | Nr.: 4542

Categoria: Generalità statica e calcolo, Generalità marcatura e certificazione
Parole chiavi: normativa

Risposta

Le norme tecniche D.M. 4 febbraio 2008 fissano i principi per il progetto, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni in modo da garantirne la prevista utilizzazione con i livelli di sicurezza previsti dalle norme stesse. Il legno in questo quadro normativo deve rispettare gli stessi obblighi in termini di "calcoli e analisi per il suo impiego strutturale" degli altri materiali (acciaio, c.a., ecc.).

Le norme tecniche al capitolo 11 trattano i "materiali e prodotti per uso strutturale", specificando che devono essere:

  • identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili;
  • qualificati sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili;
  • accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione.

Vengono inoltre indicate gli obblighi per i centri di lavorazione e montaggio. In particolare i centri di lavorazione ("trasformazione") nei quali viene effettuata la lavorazione degli elementi base per dare loro la configurazione finale in opera (intagli, forature, applicazione di piastre metalliche, etc) devono documentare la loro attività al Servizio Tecnico Centrale, il quale, ultimata favorevolmente l’istruttoria, rilascia un Attestato di denuncia di attività recante il riferimento alla ditta, allo stabilimento, al marchio. Circa quest’ultimo aspetto, si precisa che ogni Centro di lavorazione deve depositare presso il Servizio Tecnico Centrale il disegno del proprio marchio, che deve essere impresso in modo permanente (anche mediante etichettatura etc.) su ogni elemento lavorato. Tali modalità di "denuncia di attività" sono descritte all’interno della Circolare esplicativa n.617 del 2.2.2009.

La qualificazione è invece facoltativa qualora si tratti di un carpentiere che in condizioni di cantiere e sotto la propria responsabilità e la sorveglianza della Direzione dei Lavori, effettua  la lavorazione e/o la posa in opera dei materiali. Qualora il carpentiere operi lavorazioni in luoghi diversi dal cantiere, o comunque con modalità che impediscano alla direzione lavori la possibilità di effettuare i necessari sopralluoghi, la sua attività è assimilabile a quella del Centro di Lavorazione e al qualificazione diviene pertanto obbligatoria.

Ing. Mauro Andreolli

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