La circolare esplicativa delle NTC 2008 prevede che i Centri di lavorazione debbano dotarsi dell’Attestato di denuncia di attività. Cosa deve richiedere il direttore dei lavori?


anonimo: La circolare esplicativa delle NTC 2008 prevede che i Centri di lavorazione debbano dotarsi dell’Attestato di denuncia di attività. Cosa deve richiedere il direttore dei lavori al trasformatore?

13.10.2009 | Nr.: 2551

Categoria: Generalità marcatura e certificazione
Parole chiavi: certificazione

Risposta

La documentazione che il direttore dei lavori deve richiedere al trasformatore intermedio viene descritta, per i prodotti a base di legno, al paragrafo 11.7.10.1.2 delle NTC 2008:

"11.7.10.1.2 Forniture e documentazione di accompagnamento 

...

Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio devono essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante o trasformatore intermedio.
Il Direttore dei Lavori prima della messa in opera, è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi."

Chiarimenti sulla figura del trasformatore intermedio vengono riportati sulla circolare esplicativa delle NTC 2008:

"C11.7.10 PROCEDURE DI QUALIFICAZIONE E ACCETTAZIONE 

Gli stabilimenti nei quali viene effettuata la lavorazione degli elementi base per dare loro la configurazione finale in opera (intagli, forature, applicazione di piastre metalliche, etc), sia di legno massiccio che lamellare, sono da considerarsi a tutti gli effetti dei Centri di lavorazione. Come tali devono documentare la loro attività al Servizio Tecnico Centrale, il quale, ultimata favorevolmente l’istruttoria, rilascia un Attestato di denuncia di attività."

Ulteriori chiarimenti non vengono riportati, mentre in altre parti della norma per altri materiali (per esempio per i centri di trasformazioni di elementi metallici), il testo risulta più esplicito rispetto alla documentazione da richiedere:

"11.3.1.7 Centri di trasformazione 

...

Ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere accompagnata:
a) da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’attestato di avvenuta dichiarazione di attività, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione;
b) dall’attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal Direttore Tecnico del centro di trasformazione, con l’indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata. Qualora il Direttore dei Lavori lo richieda, all’attestazione di cui sopra potrà seguire copia dei certificati relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la lavorazione è stata effettuata.
Il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione."

 

Ing. Roberto Tomasi