L'istanza di qualificazione presso il ministero ricopre anche la procedura di marcatura CE?


Anna Tumminello, RA (Ingegnere): Nella Ditta in cui lavoro abbiamo chiesto nel mese di Febbraio l'istanza di qualificazione come trasformatori di prodotti in legno alla associazione Assolegno, come ben si sa da settembre 2008 ci sarà l'obbligo in tutta europa di marcare CE in prodotti in legno massiccio, volevo chiedere se questa istanza di qualificazione da noi richiesta ricopriva anche la procedura per la marcatura CE

21.05.2008 | Nr.: 761

Categoria: Qualificazione e benestare tecnici nazionali, Marcatura CE
Parole chiavi: certificazione, prodotto a base di legno

Risposta

La marcatura CE può sostituire qualsiasi sistema di certificazione di carattere nazionale, in quanto indica il possesso di un attestato di conformità ad un norma di prodotto armonizzata a livello europeo. Tale marcatura può essere affissa dal produttore di un certo prodotto strutturale a base di legno, intendendosi come tale qualunque soggetto responsabile della classificazione del materiale.

La marcatura CE attesta la conformità di un prodotto con la relativa norma di prodotto armonizzata europea. Tali norme sono elaborate dal CEN (comitato europeo per le norme tecniche) e recepite a livello nazionale dagli enti per le norme tecniche (per esempio in Italia dall’UNI). La comunità europea per ogni norma approvata fissa un periodo di prova nel quale l’applicazione della norma è facoltativo, ed una data a partire dalla quale diventa obbligatorio dotarsi di marchio CE  (DOW= date of withdrawal, ovvero data di ritiro dei documenti nazionali in conflitto con la normativa europea).

Per esempio nel caso del legno massiccio esiste una normativa armonizzata (la UNI EN 14081-1, Strutture di legno Legno strutturale con sezione trasversale rettangolare, classificato secondo la resistenza meccanica Parte 1: Requisiti generali), e la fine del periodo di coesistenza con le norme nazionali (DOW), originariamente previsto per il 1.9.2007, è stato posposto, da recente decisione del Comitato permanente sulle costruzioni (Standing Committee on Construction), al 1.9.2009.

A partire da tale data per tale prodotto sarà applicabile quindi in maniera obbligatoria la marcatura CE del materiale di cui al punto A del  §11.1 delle nuove norme tecniche per le Costruzioni NDT 2008 (D.M. 14/01/2008):

 

Materiali e prodotti per uso strutturale per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da costruzione” (CPD), recepita in Italia dal DPR 21/04/1993, n.246, così come modificato dal DPR 10/12/1997, n. 499”

L'istanza di qualificazione presso il ministero che la sua ditta sta predisponendo può essere alternativa alla procedura di marcatura CE solamente durante il periodo di coesistenza (cioè fino all' 1.9.2009), al termine del quale verrà richiesto solo ed unicamente il marchio CE per i produttori di legno massiccio (procedura comunque diversa dall'instanza di qualificazione, anche se, nel caso specifico del legno massiccio, l'organismo certificatore autorizzato in sede europea per il marchio CE è proprio il Servizio Tecnico Centrale). La certificazione presso il ministero sarà ovviamente valida solamente in ambito nazionale.

In accordo con le nuove norme tecniche l'istanza di qualificazione nazionale sarebbe comunque richiesta anche per i “trasformatori” dei prodotti strutturali a base di legno, cioè coloro che, attraverso delle lavorazioni (tagli fori, etc.), modificano questi prodotti già certificati al fine di integrarli all’interno di un sistema costruttivo.

Si legga quanto riportato ad esempio nella bozza di Circolare alle nuove norme tecniche NTC2008.

"C11.7.10 PROCEDURE DI QUALIFICAZIONE E ACCETTAZIONELe procedure riguardanti la qualificazione rilasciata dal Servizio Tecnico Centrale si applicano ai produttori di elementi base in legno massiccio e/o lamellare non ancora lavorati a formare elementi strutturali pronti per la messa in opera. Ai suddetti produttori, il Servizio Tecnico Centrale, ultimata favorevolmente l’istruttoria, rilascia un Attestato di Qualificazione, recante il riferimento al prodotto, alla ditta, allo stabilimento, al marchio. Circa quest’ultimo aspetto, si precisa che ogni produttore deve depositare presso il Servizio Tecnico Centrale il disegno del proprio marchio, che deve essere impresso in modo permanente (a caldo, con inchiostro indelebile, mediante punzonatura, etc.) su ogni elemento base prodotto.

Gli stabilimenti nei quali viene effettuata la lavorazione degli elementi base per dare loro la configurazione finale in opera (intagli, forature, applicazione di piastre metalliche, etc), sia di legno massiccio che lamellare, sono da considerarsi a tutti gli effetti dei Centri di lavorazione. Come tali devono documentare la loro attività al Servizio Tecnico Centrale, il quale, ultimata favorevolmente l’istruttoria, rilascia un Attestato di denuncia di attività.
Qualora nel medesimo stabilimento si produca legno base e si effettuino altresì le lavorazioni per ottenere gli elementi strutturali pronti per l’uso, allo stesso saranno rilasciati, ove sussitano i requisiti, entrambi gli Attestati."

Ing. Roberto Tomasi

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