Nel momento della piallatura di un prodotto strutturale marcato CE perdo la marcatura sull'elemento strutturale? Come devo agire di conseguenza? In che modo posso garantire la rintracciabilità in futuro di quell'elemento non essendo marcato?
paolo rech, BZ (Geometra): In riferimento alla marcature CE del legno strutturale qual'é il riferimento normativo per il quale posso piallare un elemento già classificato e non RI-classificarlo se la riduzione di spessore è inferiore a 5mm se sezione inferiore o uguale 100 e inferiore a 10 mm se sezionemaggiore a 100?
2. Nel momento della piallatura perdo la marcatura CE sull'elemento strutturale. Come devo agire di conseguenza? In che modo posso garantire la rintracciabilità in futuro di quell'elemento non essendo marcato?
Risposta
In quanto trasformatore di prodotti strutturali marcati CE, la norma Le impone di qualificarsi presso il ministero.
Infatti il trasformatore che effettua lavorazioni sui prodotti strutturali a base di legno (taglio, foratura, sezionatura, assemblaggio, impregnazione, montaggio di ferramenta ecc.) in condizioni di stabilimento, per la loro trasformazione in “elementi strutturali”, è tenuto alla qualificazione presso il Servizio Tecnico Centrale, senza necessità di riclassificare i prodotti strutturali se tali lavorazioni non comportamento un declassamento dell'elemento strutturale. Ritenendo che la lavorazione descritta (piallatura delle superfici) rientri in quelle tipicamente effettuate dal trasformatore senza incidere sulla classe di resistenza del materiale, la Sua qualificazione presso il ministero le consente di essere "coperto" dal punto di vista della certificazione dell'elemento strutturale da porre in opera a seguito di lavorazioni.
Si legga quanto riportato ad esempio nella Circolare esplicativa delle nuove norme tecniche NTC2008.
"C11.7.10 PROCEDURE DI QUALIFICAZIONE E ACCETTAZIONE
Gli stabilimenti nei quali viene effettuata la lavorazione degli elementi base per dare loro la configurazione finale in opera (intagli, forature, applicazione di piastre metalliche, etc), sia di legno massiccio che lamellare, sono da considerarsi a tutti gli effetti dei Centri di lavorazione. Come tali devono documentare la loro attività al Servizio Tecnico Centrale, il quale, ultimata favorevolmente l’istruttoria, rilascia un Attestato di denuncia di attività.
Qualora nel medesimo stabilimento si produca legno base e si effettuino altresì le lavorazioni per ottenere gli elementi strutturali pronti per l’uso, allo stesso saranno rilasciati, ove sussitano i requisiti, entrambi gli Attestati."
Per quanto riguarda la "rintracciabilità" del marchio CE, si osservi quanto riportato nelle norme tecniche per le costruzioni.
"11.7.10.1.2 Forniture e documentazione di accompagnamento
Tutte le forniture di legno strutturale devono essere accompagnate da una copia dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
L’attestato può essere utilizzato senza limitazione di tempo, finché permane la validità della qualificazione e vengono rispettate le prescrizioni periodiche di cui al § 11.7.10.1.
Sulla copia dell’attestato deve essere riportato il riferimento al documento di trasporto.
Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio devono essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante o trasformatore intermedio.
Il Direttore dei Lavori prima della messa in opera, è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi."
Ing. Roberto Tomasi