In caso di sopraelevazione di un edificio esistente è necessario procedere alla verifica dell'intera struttura?


Francesco de Pace, VC (Ingegnere: Galloppini Legnami): Si deve realizzare in zona 4 una sopraelevazione (piano terzo) di un edificio costruito negli anni '60 con sistema a scatola regolare di pilastri e travi in cls. La sopraelevazione (con copertura piana leggera), sostituisce il tetto esistente (2 falde in coppi). Secondo normativa, se si costruisce una sovrastruttura il cui peso sia inferiore o uguale alla copertura o struttura esistentente si deve ricalcolare la struttura sottostante?
Se così non fosse, di fatto non si può più, sopralevare strutture che non siano costruite e calcolate secondo le vigenti normative, ovvero il 99% degli edifici.
Diversamente i sistemi in legno sono l'unica possibilità costruttiva.

30.03.2010 | Nr.: 3175

Categoria: Progetto e verifica in zona sismica
Parole chiavi: sismica

Risposta

Il capitolo 8 delle norme tecniche definisce i criteri per gli interventi su costruzioni esistenti:

- interventi di adeguamento atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle norme tecniche vigenti;


- interventi di miglioramento atti ad aumentare la sicurezza strutturale esistente, pur senza necessariamente raggiungere i livelli richiesti dalle norme tecniche vigenti;

- riparazioni o interventi locali che interessino elementi isolati, e che comunque comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti.

Al punto 8.4.1 si indica chiaramente che è fatto obbligo di procedere alla valutazione della sicurezza e, qualora necessario, all'adeguamento della costruzione, a chiunque intenda sopraelevare la costruzione.

Si riportano come ulteriore chiarimento le indicazioni contenute nella Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 - Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche
per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008:

C8.4.1. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO
Indipendentemente dalle problematiche strutturali specificamente trattate nelle NTC, le sopraelevazioni, nonché gli interventi che comportano un aumento del numero di piani, sono ammissibili solamente ove siano compatibili con gli strumenti urbanistici.
La valutazione della sicurezza, nel caso di intervento di adeguamento, è finalizzata a stabilire se la struttura, a seguito dell’intervento, è in grado di resistere alle combinazioni delle azioni di progetto contenute nelle NTC, con il grado di sicurezza richiesto dalle stesse. Non è, in generale, necessario il soddisfacimento delle prescrizioni sui dettagli costruttivi (per esempio armatura minima, passo delle staffe, dimensioni minime di travi e pilastri, ecc.) valide per le costruzioni nuove, purché il Progettista dimostri che siano garantite comunque le prestazioni in termini di resistenza, duttilità e deformabilità previste per i vari stati limite.

C8.4.3 RIPARAZIONE O INTERVENTO LOCALE
Rientrano in questa tipologia tutti gli interventi di riparazione, rafforzamento o sostituzione di singoli elementi strutturali (travi, architravi, porzioni di solaio, pilastri, pannelli murari) o parti di essi, non adeguati alla funzione strutturale che debbono svolgere, a condizione che l’intervento non cambi significativamente il comportamento globale della struttura, soprattutto ai fini della resistenza alle azioni sismiche, a causa di una variazione non trascurabile di rigidezza o di peso.

Può rientrare in questa categoria anche la sostituzione di coperture e solai, solo a condizione che ciò non comporti una variazione significativa di rigidezza nel proprio piano, importante ai fini della ridistribuzione di forze orizzontali, né un aumento dei carichi verticali statici.

Ing. Mauro Andreolli

categoria: Progetto e verifica in zona sismica,