L'art. 20 della Legge dello Stato italiano detta "Milleproroghe" rende obbligatorio l'uso delle NTC nella versione 2005?
Sante Licheri, PA (Altro: Giudice): Da varie fonti mi viene segnalato l'art. 20 della Legge dello Stato italiano detta "Milleproroghe". Esso rende obbligatorio l'uso delle NTC nella versione 2005, dato che nel D.M. '96 il legno non c'è e la parte legno del D.M. 2008 è tutt'ora sospesa. Qual'è la vostra opinione?
anonimo: In quanto alla normativa NTC 2008, è vero che per la legge milleproroghe entrerà in vigore per tutte le costruzioni in legno solo da luglio 2009 e non 30gg. dopo l'avvenuta pubblicazione nella G.U. del 2 luglio 2008? Grazie ...
anonimo: A seguito della risposta italiana all'esposto austriaco relativo ai coefficienti gamma M per il legno, ci sono state evoluzioni o conferme? quali sono i coefficienti ad oggi utilizzabili?
Risposta
E' in vigore dal 1° marzo 2008 il DL 248/2007 (decreto Milleproroghe), che all’articolo 20 disciplina il periodo transitorio per l’applicazione delle norme tecniche per le costruzioni.
L’articolo 20 proroga al 30 giugno 2009 il termine fino al quale sarà consentita l’applicazione facoltativa delle nuove NTC approvate con il DM 14 gennaio 2008 e delle NTC approvate con il DM 14 settembre 2005. Le norme ancora utilizzabili nel regime transitorio citate dell'articolo 20 sono quindi:
- Decreto Ministeriale 14 settembre 2005 “Norme tecniche per le costruzioni”Decreto Ministeriale 20/11/1987 Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento. (Gazzetta ufficiale 05/12/1987 n. 285)
- Decreto Ministeriale 03/12/1987 Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate.
- Decreto Ministeriale 11/03/1988 Ministero dei lavori pubblici - Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita' dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione. (Gazzetta ufficiale 01/06/1988 n. 127)
- Decreto Ministeriale 16/01/1996 Ministero dei lavori pubblici - Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche
- Decreto Ministeriale 09/01/1996 Ministero dei lavori pubblici - Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche.
- Decreto Ministeriale 04/05/1990 Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo dei ponti stradali.
Sull'applicabilità delle norme riguardanti il legno si osserva:
I decreti ministeriali citati non trattano esplicitamente il calcolo delle strutture in legno ad esclusione del D.M 14-09-2005 e del D.M 14-01-2008
Decreto Ministeriale 14 settembre 2005: fino al 31 dicembre 2007 si poteva applicare volontariamente il D.M 14-09-2005 in regime di transitorio tra la vecchia e nuova normativa. Nel caso del legno però, non esistendo alcun documento normativo precedente si sarebbe teoricamente dovuto adottare già da subito il D.M. 14/9/05: nella realtà non è mai stato veramente adottato a livello nazionale, in quanto nel decreto erano presenti alcuni errori di impostazione che ne rendevano difficile (se non addirittura pericolosa) l’applicazione. Del resto l'interpretazione della immediata cogenza delle NTC 2005 per il legno non è mai stata omogenea a livello nazionale.
Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008: da tale testo sono state inizialmente escluse le tabelle 4.4.III e 4.4.IV e del Capitolo 11.7, concernenti il legno, a seguito del ricorso in sede europea da parte di uno stato membro (Austria). Infatti tali tabelle citate riportavano i coefficienti di sicurezza dei materiali con valori più elevati di quelli proposti a livello europeo per i materiali a base di legno, ancora più elevati rispetto ai valori riportati nelle NTC 2005. Il Ministero delle Infrastrutture ha successivamente risposto alla Commissione europea e, trascorsi i termini senza che la Commissione europea abbia inoltrato nuove comunicazioni, il Ministero ha proceduto approvare il Decreto del 6 maggio 2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2008) di Integrazione al decreto 14 gennaio 2008, che approva il capitolo 11.7 e le tabelle 4.4.III e 4.4.IV.
Dal 2 luglio 2008 si ritiene pertanto che l'unica norma di riferimento nazionale per il legno è attualmente proprio il D.M. 14/01/2008, e che pertanto sia opportuno, in assenza di altre indicazioni normative precedenti, utilizzare proprio questa norma per il calcolo.
Si tenga inoltre presente che la proroga di applicazione delle nuove norme tecniche non si applica alle verifiche tecniche e alle nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile (indipendentemente dal tipo di materiale utilizzato).
Ing. Roberto Tomasi