E' possibile realizzare in legno una copertura di un terrazzo esistente posto al secondo piano?
PASQUALE NARDOZZA, PZ (Costruttore tetti/strutture in legno): Devo realizzare una tettoia in legno a copertura di un terrazzo posto al secondo piano di un fabbricato esistente in provincia di Potenza, in fase di deposito presso il Dipartimento Infrastrutture e Mobilità mi è stato richiesto di integrare la pratica con una planimetria da cui si evince la larghezza stradale, visto che la strada è larga m 5,00 e la tettoia si realizzerà ad un'altezza di m 6,50, in riferimento alle norme vigenti sarà possibile realizzarla?
Risposta
Dal punto di vista delle regole del calcolo strutturale le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 (D.M. 14/01/2008) fissano alcune regole sulle altezze massime degli edifici al capitolo 7.2.2 Caratteristiche generali delle costruzioni:
“ [omissis]
Altezza massima dei nuovi edifici
Per le tipologie strutturali: costruzioni di legno e di muratura che non accedono alle riserve anelastiche delle strutture, ricadenti in zona 1, è fissata una altezza massima pari a due piani dal piano di campagna, ovvero dal ciglio della strada. Il solaio di copertura del secondo piano non può essere calpestio di volume abitabile.
Per le altre zone l’altezza massima degli edifici deve essere opportunamente limitata, in funzione delle loro capacità deformative e dissipative e della classificazione sismica del territorio.
Per le altre tipologie strutturali (cemento armato, acciaio, etc) l’altezza massima è determinata unicamente dalle capacità resistenti e deformative della struttura.”
Nel caso in cui si sopraelevi un edificio esistente, la nuova configurazione dell'edificio a seguito dell'intervento deve essere tale da rispettare le regole citate: nel caso di zone a a forte sismicità (zona 1), se la tecnologia costruttiva è tale da non poter accedere a riserve anelastiche (come per esempio nel caso di muratura non rinforzata), l'altezza massimo dal piano di campagna è fissata da normatore pari a due piani (ovvero piano primo a livello del piano di campagna, piano secondo e copertura, dove il solaio di copertura non può essere di calpestio di volume abitabile).
Più avanti le nuove norme tecniche aggiungono limitazioni in funzione della larghezza della strada.
“Limitazione dell’altezza in funzione della larghezza stradale
I regolamenti e le norme di attuazione degli strumenti urbanistici possono introdurre limitazioni all’altezza degli edifici in funzione della larghezza stradale.
Per ciascun fronte dell’edificio verso strada, i regolamenti e le norme definiranno la distanza minima tra la proiezione in pianta del fronte stesso ed il ciglio opposto della strada. Si intende per strada l’area di uso pubblico aperta alla circolazione dei pedoni e dei veicoli, nonché lo spazio inedificabile non cintato aperto alla circolazione pedonale.”
Il normatore ha quindi inteso demandare agli strumenti urbanistici l'introduzione di limitazioni in altezza in funzione della larghezza della strada.
Si osservi che la precedente versione del decreto per le costruzioni in zona sismica (ovvero il D.M.16 GENNAIO 1996 NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE, che però è stato sostituito dalle nuove norme tecniche per le costruzioni e quindi non è più in vigore), riportava invece in maniera più esplicita e precisa i valori per tali limiti in altezza.
“ C.3. Limitazione dell’altezza in funzione della larghezza stradale.
Quando un edificio, con qualsivoglia struttura sia costruito, prospetta su spazi nei quali sono comprese o previste strade, fermi restando i limiti fissati nel precedente punto C.2 e fatte salve le eventuali maggiori limitazioni previste nei regolamenti locali e nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici, la sua altezza H, per ciascun fronte dell’edificio verso strada, valutata con i criteri di cui al punto C.2., non può superare i seguenti valori, espressi in metri:
per L ≤ 3 H = 3
per 3< L ≤ 11 H = L
per L>11 H = 11+3 × (L-11)
in cui con L viene indicata la minima distanza tra il contorno dell’edificio e il ciglio opposto della strada, compresa la carreggiata.
Agli effetti del presente punto deve intendersi:
a) per contorno dell’edificio la proiezione in pianta del fronte dell’edificio stesso, escluse le sporgenze di cornici e balconi aperti;
b) per strada l’area di uso pubblico aperta alla circolazione dei pedoni e dei veicoli, nonchè lo spazio inedificabile non cintato aperto alla circolazione pedonale;
c) per ciglio la linea di limite della sede stradale o dello spazio di cui al punto b);
d) per sede stradale la superficie formata dalla carreggiata, dalle banchine e dai marciapiedi.
Negli edifici in angolo su strade di diversa larghezza è consentito, nel fronte sulla strada più stretta e per uno sviluppo, a partire dall’angolo, pari alla larghezza della strada su cui prospetta, una altezza uguale a quella consentita dalla strada più larga.
Nelle zone a bassa sismicità (S = 6) di cui all’art. 18 della legge 2-2-1974, n. 64, devono essere rispettate solo le limitazioni previste nei regolamenti locali e nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici.
Le strutture secondarie e gli elementi non strutturali che si trovano al di sopra dei piani di copertura devono essere efficacemente ancorati alla struttura principale.”
Ing. Roberto Tomasi