Dopo l'emanazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 è ancora possibile l'utilizzo della DIN 1052 alle tensioni ammissibili?
anonimo: Dopo l'emanazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 e del successivo Decreto "Milleproroghe" posso ancora calcolare strutture in legno secondo la DIN 1052 (tensioni ammissibili)? Posso in alternativa calcolarle rifacendomi alla Norma CNR-DT 206/2006 o a quest'ultima devo apportare correzioni relative, ad esempio, ai coefficienti parziali gamma M?
Risposta
Come già evidenziato in altre risposte, purtroppo la situazione normativa attuale è estremamente complessa e non ancora completamente definita, specialmente per quanto riguarda le strutture di legno.
Fino al 31 dicembre 2007 si poteva applicare volontariamente il D.M 14-09-2005 "Norme tecniche per le costruzioni" (NTC 2005) oppure, in alternativa, si poteva continuare ad applicare i precedenti decreti ministeriali (p.e. per l'acciaio e il cls. D.M. 96). Si era in pratica in un regime di transitorio tra la vecchia e nuova normativa. Nel caso del legno però, non esistendo alcun documento normativo precedente si sarebbe teoricamente dovuto adottare già da subito il D.M. 14/9/05: nella realtà non è mai stato veramente adottato a livello nazionale, in quanto nel decreto erano presenti alcuni errori di impostazione che ne rendevano difficile (se non addirittura pericolosa) l’applicazione. Del resto l'interpretazione della immediata cogenza delle NTC 2005 per il legno non è stata omogenea a livello nazionale.
In seguito dello scadere del regime di transitorio tra la vecchia e nuova normativa (31 dicembre 2007), sono quindi teoricamente andate in vigore le NTC 2005, nelle quali si proponeva come coefficiente di sicurezza per il materiale legno e per i collegamenti agli stati limite ultimi il valore 1,35.
Il 4 febbraio 2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo D.M. "Norme tecniche per le Costruzioni" (NTC 2008) , che entrerà in vigore a partire dal 5 marzo 2008. Tale decreto, che sostituisce il D.M. 14/9/05 (NTC 2005), riporta numerose ed importanti modifiche rispetto al precedente decreto. Da notare che da tale testo sono state stralciate le tabelle relative ai coefficienti di sicurezza del materiale legno, in quanto vi è stato un ricorso in sede europea da parte di uno stato membro (Austria) relativo proprio all'entità di questi valori ed altre questioni non banali riguardanti i materiali. Infatti tali tabelle riportavano valori più elevati di quelli proposti a livello europeo per i materiali a base di legno, ancora più elevati rispetto al valore di 1,35 riportato nelle NTC 2005.
Attualmente, dato lo stralcio delle tabelle di cui sopra, non vi è quindi nessun documento normativo cogente che dà indicazioni sui coefficienti di sicurezza da adottare nel calcolo.
Poiché però anche nelle NTC 2008 si fa riferimento, come riferimenti tecnici, sia agli Eurocodici strutturali che ai documenti CNR, si ritiene sia lecito adottare i valori di coefficiente di sicurezza di materiale proposti in questi documenti normativi.
Per quanto riguarda l'applicabilità delle normative precedenti alla NTC 2008 non è quindi ancora possibile dare una risposta definitiva alla questione, tenuto conto anche che è ancora in fase di discussione l'emendamento all'emendamento all'art. 20 del D.L. n. 248/07 che riguarda il periodo di proroga all'applicazione delle nuove NTC 2008 (approvate con DM 14.01.2008 e pubblicate nella GU del 4.02.08) con la definitiva chiarezza sull'applicazione della normativa previgente dei DM '96. Se, come probabile, tale periodo di proroga sarà confermato, mancando comunque la possibilità di un documento normativo cogente per il legno (il vecchio D.M. 96 non dava indicazioni per il legno), è anche possibile venga ancora consentito, in mancanza di un documento normativo nazionale completo, l'utilizzo della DIN 1052. Per avere una risposta definitiva occorre comunque aspettare l'esito della votazione, e avere un parere ufficiale da parte degli organi ministeriali su questo tema non ancora completamente chiarito. Per un aggiornamento costante sulle evoluzioni delle normativa si consiglia di consultare il sito relativo della regione toscana (vedi link in fondo pagina).
Ing. Roberto Tomasi