E' obbligatorio il deposito delle strutture in legno? Qual è il riferimento normativo in merito?
anonimo: E' obbligatorio il deposito delle strutture per un solaio misto legno-cls? Qual è il riferimento normativo in merito?
giuseppe colomba, BO (Ingegnere: ingegnere civile): Salve, sono un ingegnere civile che opera in emilia romagna. Sono specializzato in strutture di legno ed in passato ho operato anche in toscana nelle marche e in lombardia. Considerata la mia origine siciliana, l'anno scorso ho presentato una pratica al genio civile di Trapani per la realizzazione di una tettoia interamente in massello di castagno (colonne-banchine-arcarecci). Ho seguito come progettista tutta la parte relativa al deposito del progetto strutturale che è stato giustamente preteso dal comune prima dell'inizio dei lavori. Considerato che mi è stata richiesta dallo stesso genio l'applicazione del DM 96, oggi per la conclusione della pratica, mi viene richiesto dallo stesso genio di TP un collaudo statico, che a mio parere non andrebbe richiesto in quanto non è previsto ne dalla 1086/71 ne dal DM 96. Il dirigente dell'ufficio del genio civile mi risponde che la pretende ai sensi del cap. 4 del DM 20/11/87 che in realtà riguarda solo le strutture in muratura. Nelle regioni d'italia da me citate prima, in applicazione del DM 96, non abbiamo mai eseguito il collaudo statico tranne nei casi in cui ci fossero strutture portanti in cemento armato o acciaio. Vorrei sapere se il genio di Trapani può obbligarmi a fare il collaudo ed in questo caso ai sensi di quale legge.
Stefano Di Febo, TE (Ingegnere): e' obbligatorio il deposito preso gli uffici della Regione (ex Genio Civile) per una copertura con struttura in legno? Come mai nelle specie legnose il rovere non compare? Potreste dirmi quali sono le caratteristiche di resistenza per in legno massiccio in rovere 20x20? Grazie
anonimo: Risposte collegate:
Alla data di oggi 22/04/2009
E' possibile realizzare in legno una copertura di un terrazzo esistente posto al terzo piano? E' obbligatorio il deposito dei calcoli di tettoie di legno?
E' obbligatorio depositare i calcoli statici di una tettoia di modeste dimensioni realizzata in legno? Per la realizzazione di una tettoia in legno è obbligatorio il deposito presso le autorità di sorveglianza?
Anche per le strutture in legno esiste l`obbligo di deposito dei calcoli statici e delle tavole di progetto presso gli ufficio del genio civile?
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giulia magaletti, BA (non assegnato: avvocato): è necessario il calcolo strutturale con nulla osta del genio civile per un pergolato in legno che poggia ad un fabbricato?
anonimo: Buonasera, alla luce della attuale normativa sulle costruzioni, una ditta che realizza tetti in legno cosa deve produrre per quanto riguarda la relazione di calcolo delle strutture? E' obbligata ad eseguire un calcolo con azioni sismiche, se ci si trova in zona sismica? Vorrei sapere come ci si deve comportare sia nel caso di nuove realizzazioni sia nel caso di rifacimento del tetto
anonimo: è obbligatoio depositare i calcoli statici di un pergolato in legno coperto con dei teli?
giovanni clemente, VI (Costruttore tetti/strutture in legno): Devo ristrutturare una abitazione, nessun elemento in cemento armati viene utilizzato, ma solamente solai in legno compreso la copertura. Si deve procedere con la denuncia cementi armati ai sensi della 1086 e successive?
anonimo: Volevo sapere se dal 1 Luglio 2009 con l'attuazione delle norme tecniche 2008 è obbligatorio consegnare la relazione di calcolo delle coperture in legno e in quali articoli viene questo affermato.
anonimo: in quale punto del D.M. 2008 è sancita l'obbligatorietà del deposito al Genio Civile, di un progetto relativo ad una copertura in legno?
grazie
anonimo: Per le opere in legno è necessario il deposito dei calcoli da parte dell'impresa installatrice? In altre parole esiste una norma simile alla 1086/71 per le opere in legno?
anonimo: Occorre depositare la denuncia di un tetto di un privato ricadente in zona sismica 4 realizzato in legno? Quali sono le norme che disciplinano tale deposito? Faccio presente che la norma vigente prevede tutto il territorio in zona sismica ma con diversi gradi di sismicità
marco margiotta, NA (Architetto): E' necessario il deposito dei calcoli per realizzare in zona sismica una sorta di gazebo di circa mq 50 con struttura (telai) in legno lamellare coperta con un telone?
Risposta
L'obbligo di deposito del progetto del progetto è sancito dall'art. 4 della legge 1086/71 per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, dagli articoli 17, 18 e 19 della legge 2 Febbraio 1974, n. 64 per le opere situate in zona sismica.
Di seguito si riportano gli estratti delle norme per i suddetti articoli
Legge 5 Novembre 1971 n. 1086 «Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica». (Gazzetta Ufficiale, n. 321 del 21 dicembre 1971)
“ [omissis]
Art. 4 (Denuncia dei lavori)
Le opere di cui all'articolo 1devono essere denunciate dal costruttore all'ufficio del genio civile, competente per territorio, prima del loro inizio.
Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.
Alla denuncia devono essere allegati:
- il progetto dell'opera in duplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
- una relazione illustrativa in duplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.
L'ufficio del genio civile restituirà al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.
Anche le varianti che nel corso dei lavori si volessero introdurre alle opere di cui all'articolo 1 previste nel progetto originario, dovranno essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, all'ufficio del genio civile nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato o per conto delle regioni, delle province e dei comuni, aventi un ufficio tecnico con a capo un Ingegnere.”
Legge 2 Febbraio 1974, n. 64 Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 1974, n. 76)
“ [omissis]
Art. 17 Denuncia dei lavori, presentazione ed esame dei progetti
Nelle zone sismiche di cui all'art. 3 della presente legge, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente al sindaco ed all'ufficio tecnico della Regione o all'ufficio del Genio civile secondo le competenze vigenti, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.
Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.
Il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione che in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.
Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulle fondazioni, nella quale dovranno illustrarsi i criteri adottati nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.
La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazione, in quanto necessari.
L'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato non è tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, semprechè non trattisi di manufatto per la cui realizzazione è richiesto il preventivo rilascio della licenza edilizia.
Art. 18 Autorizzazione per l'inizio dei lavori
Fermo restando l'obbligo della licenza di costruzione prevista dalla vigente legge urbanistica, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui al secondo comma del precedente art. 3, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta dell'Ufficio tecnico della Regione e dell'Ufficio del Genio civile secondo le competenze vigenti.
Per i manufatti da realizzarsi da parte dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato non è richiesta l'autorizzazione di cui al precedente comma.
L'autorizzazione viene comunicata, subito dopo il rilascio, al Comune per i provvedimenti di sua competenza.
Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale o al provveditore regionale alle opere pubbliche, che decidono con provvedimento definitivo.
I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.
Art. 19 Registro delle denunzie dei lavori
In ogni Comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui al precedente art. 17.
Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nel successivo art. 29.”
Per quanto riguarda le strutture di legno, poiché nella legge sismica 64/74 sono esplicitamente menzionate gli »edifici con struttura in legname«, si ritiene che, ai sensi dell'articolo 17, 18 19 della legge, sia necessario il deposito del progetto in zona sismica.
Tale obbligo era del resto già previsto dall'ordinanza sismica P.C.M. 3431 (maggio 2005), dove nel paragrafo 9.7 si diceva espressamente:
"Per le strutture di legno in zona sismica dovrà essere redatta apposita relazione di calcolo relativa, in particolare, ai requisiti e
alle condizioni assunte per il progetto, all'impostazione generale della progettazione strutturale con riferimento al
comportamento strutturale assunto (dissipativo o scarsamente dissipativo), agli schemi di calcolo e alle azioni considerate, alle
verifiche delle singole fasi costruttive.I disegni di progetto devono riportare obbligatoriamente i seguenti elementi, fornendo
per essi le istruzioni per i controlli specifici durante la fase costruttiva:
a) collegamenti degli elementi tesi e qualsiasi collegamento alle strutture di fondazione;
b) elementi utilizzati quali elementi di controvento;
c) collegamenti tra impalcati (diaframmi orizzontali) ed elementi verticali di controvento;
d) collegamenti tra i pannelli e le intelaiature lignee nei diaframmi orizzontali e verticali."
inoltre sempre nello stesso paragrafo, relativamente al collaudo:
"Le strutture di legno in zona sismica dovranno essere sottoposte a collaudo statico nel rispetto delle prescrizioni generali
previste per il collaudo delle opere di ingegneria."
Inoltre nel paragrafo 9.1 dell'Allegato al D.M. 16/01/2008 (Norme tecniche per le Costruzioni):
"Il collaudo statico di tutte le opere di ingegneria civile regolamentate dalle presenti norme tecniche, deve comprendere i seguenti adempimenti:
a) controllo di quanto prescritto per le opere eseguite sia con materiali regolamentati dal DPR 6.6.2001 n. 380, leggi n. 1086/71 e n. 64/74 sia con materiali diversi;
b) ispezione dell’opera nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali ove il collaudatore sia nominato in corso d’opera, e dell’opera nel suo complesso, con particolare riguardo alle parti strutturali più importanti."
Ing. Roberto Tomasi