Fermo restando le verifiche di resistenza e deformabilità da compiere, è lecito secondo la normativa italiana costruire edifici, in zona sismica 4, con tecnica xlam la cui altezza possa raggiungere i 20m e oltre?
Daniele Spigariol, TV (Ingegnere): Fermo restando le verifiche di resistenza e deformabilità da compiere, è lecito secondo la normativa italiana costruire edifici, in zona sismica 4, con tecnica xlam la cui altezza possa raggiungere i 20m e oltre?
Risposta
Allo stato attuale le disposizioni di legge vigenti sono quelle previste dalla Legge 2 Febbraio 1974, n. 64 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche" prevedono che:
" Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Tipo di strutture e norme tecniche
Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi da quelli in muratura o con ossatura portante in cemento armato normale e precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali, per edifici con quattro o più piani entro e fuori terra, la idoneità di tali sistemi deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio."
Si tratta di una prescrizione valida per tutti i comuni della Repubblica: infatti è contenuta del Titolo I della norma, che riguarda le disposizioni generali (mentre il Titolo II della norma riguarda le zone sismiche). Di fatto l'altezza non è limitata a 3 piani, ma la norma obbliga per edifici con quattro o più piani ad un iter di approvazione che ottenga il via libera da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Attualmente questo limite normativo è oggetto di approfondimento da parte di un apposito gruppo di lavoro costituitosi presso il Servizio Tecnico Centrale, che ha il compito di redigere Linee Guida relativamente i temi legati all'idoneità tecnica all'impiego e criteri per lo sviluppo di elaborati progettuali sopra i 4 piani entro e fuori terra (si veda anche la risposta correlata da parte di Assolegno).
Ing. Roberto Tomasi