Gli elementi strutturali lignei consegnati in cantiere devono riportare in maniera indelebile qualche dicitura?
antonino crepaldi, PD (Architetto): Gli elementi strutturali consegnati in cantiere es l'orditura principale di un solaio o di una copertura in legno devono riportare in maniera indelebile qualche dicitura?
Risposta
L'identificazione e la rintracciabilità dei prodotti qualificati deve essere garantita anche tramite marcatura indelebile del singolo elemento.
Questo è prescritto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14/01/2008), al paragrafo 11.7.10.1.1:
“....ciascun prodotto qualificato deve costantemente essere riconoscibile per quanto concerne le caratteristiche qualitative e riconducibile allo stabilimento di produzione tramite marchiatura indelebile depositata presso il Servizio Tecnico Centrale, conforme alla relativa norma armonizzata.
“…La marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilità di manomissione.”
Sulle modalità di marcatura alcune precisazione sono riportate nella bozza di Circolare Esplicativa del D.M. 14/01/2008 (di prossima pubblicazione):
“ogni produttore deve depositare presso il Servizio Tecnico Centrale il disegno del proprio marchio, che deve essere impresso in modo permanente (a caldo, con inchiostro indelebile, mediante punzonatura, etc.) su ogni elemento base prodotto.”
Possono comunque esserci delle deroghe riguardo la marcatura del singolo pezzo, come riportato sempre al paragrafo 11.7.10.1.1 del D.M. 14/01/2008:
“.. Comunque, per quanto possibile, anche in relazione alla destinazione d’uso del prodotto, il produttore é tenuto a marchiare ogni singolo pezzo. Ove ciò non sia possibile, per la specifica tipologia del prodotto, la marchiatura deve essere tale che prima dell’apertura dell’eventuale ultima e più piccola confezione il prodotto sia riconducibile al produttore, al tipo di legname nonché al lotto di classificazione e alla data di classificazione.”
Quindi in questi casi è possibile che non sia marcato il singolo (per esempio per ragioni estetiche), ma il marchio deve essere riportato nella più piccola confezione del prodotto.
Nel caso di prodotto soggetto a marcatura CE occorre seguire le indicazioni riportate nella norma armonizzata europea. Per quanto riguarda il legno lamellare, per esempio, si veda quanto riportato nella norma armonizzata EN 14080, Allegato ZA:
“The CE marking symbol to affix shall be in accordance with Directive 93/68/EC and shall be shown on the product or on a label attached to it. The following information shall accompany the CE marking symbol on the product or a label attached to it, except as provided for in Clause 6.”
Per quanto riguarda il legno massiccio, per esempio, si veda quanto riportato nella norma armonizzata EN 14081-1, Allegato Z:
“Each piece of graded timber shall be clearly and indelibly marked with the information given in clause 7 plus the letters ‘CE’ and identification of the notified body, unless the end use of the timber requires marking to be omitted for aesthetic reasons. In that case each batch of timber shall be accompanied by a commercial document bearing that information, and the information given in Z.4.2 where it does not cause duplication”
Ing. Roberto Tomasi