In base alle NTC 2008, nel paragrafo 2.7, per le costruzioni tipo 1 e 2 classe I e II della zona 4 , si per mette l'uso delle tensioni ammissibili. Questo vale anche per il legno?
anonimo: In base alle NTC 2008, nel paragrafo 2.7, per le costruzioni tipo 1 e 2 classe I e II della zona 4 , si per mette l'uso delle tensioni ammissibili. Questo vale anche per il legno? Che normativa considerare? Oppure vale l'obbligo di usare una verifica agli stati limiti? In tal caso anche le verifiche dei c.a. dovranno essere svolte agli stati limiti?
Risposta
Si riporta un estratto del punto 2.7 delle norme tecniche 2008:
"2.7 VERIFICHE ALLE TENSIONI AMMISSIBILI
Relativamente ai metodi di calcolo, è d'obbligo il Metodo agli stati limite di cui al § 2.6.
Per le costruzioni di tipo 1 e 2 e Classe d’uso I e II, limitatamente a siti ricadenti in Zona 4, è ammesso il Metodo di verifica alle tensioni ammissibili. Per tali verifiche si deve fare riferimento alle norme tecniche di cui al D.M. LL. PP. 14.02.92, per le strutture in calcestruzzo e in acciaio, al D.M. LL. PP. 20.11.87, per le strutture in muratura e al D.M. LL. PP. 11.03.88 per le opere e i sistemi geotecnici.
Le norme dette si debbono in tal caso applicare integralmente, salvo per i materiali e i prodotti, le azioni e il collaudo statico, per i quali valgono le prescrizioni riportate nelle presenti norme tecniche."
Dato che per il legno non vi sono decreti antecedenti alle norme tecniche a cui far riferimento non è possibile di fatto eseguire un calcolo alle tensioni ammissibili.
Pare di capire che il metodo di calcolo scelto deve esser applicato integralmente e quindi a nostro giudizio non dovrebbe esser possibile depositare progetti realizzati in parte alle tensioni ammissibili (es. verifiche elementi in cemento armato) e in parte agli stati limite.
Ing. Mauro Andreollicategoria: Progetto e verifica in zona sismica, categoria: Statica e calcolo,