La realizzazione di un pergolato in legno, aperto sopra e sui lati è definibile come costruzione soggetta all'obbligo di verifica sismica?
anonimo: La regione Puglia, con la DGR 1626-09, ha esteso l’obbligo della progettazione antisismica anche per le costruzioni private da realizzare in zona sismica classificata 4 : "per tutte le tipologie di FABBRICATI ricadenti in siti classificati come zona sismica 4, il riferimento normativo è da ricondursi al disposto di cui al cap. 2 punto 2.7 delle
19706 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 151 del 29-9-2009 19707
Norme Tecniche di cui al D.M. 14.01.2008, nonché al capitolo C7 della relativa circolare esplicativa ministeriale 02 febbraio 2009 n° 617.". La domanda è: per quanto sopra esposto, la realizzazione di un pergolato in legno, aperto sopra e sui lati è definibile come FABBRICATO e quindi soggetto all'obbligo di verifica sismica?
Risposta
Secondo l'articolo 83 del testo unico dell'Edilizia, tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità sono disclipinate da specifiche norme tecniche.
"Capo IV Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche
Sezione I Norme per le costruzioni in zone sismiche
Art. 83 (L) Opere disciplinate e gradi di sismicità (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 3; articoli 54, comma 1, lettera c), 93, comma 1, lettera g), e comma 4 del decreto legislativo n. 112 del 1998)
1.Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui all'articolo 52, da specifiche norme tecniche emanate, anche per i loro aggiornamenti, con decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata.
2. Con decreto del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata, sono definiti i criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche.
3. Le regioni, sentite le province e i comuni interessati, provvedono alla individuazione delle zone dichiarate sismiche agli effetti del presente capo, alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone e dei valori attribuiti ai gradi di sismicità, nel rispetto dei criteri generali di cui al comma 2."
Ing. Roberto Tomasicategoria: Progetto e verifica in zona sismica,