La sostituzione di un vecchio tetto in legno rientra tra gli interventi locali, a condizione che non ci sia una variazione di massa superiore al 20% e che non si abbia una variazione del comportamento complessivo della struttura. A questo punto mi chiedo se è corretto che in fase di deposito del calcolo del nuovo tetto, in legno lamellare, mi sia richiesto di indicare il nome del collaudatore? Dalla lettura della circolare mi sembra chiaro che in questi casi non è necessario il collaudo statico.
giuseppe ventura, PZ (Ingegnere): La sostituzione di un vecchio tetto in legno rientra tra gli interventi locali, a condizione che non ci sia una variazione di massa superiore al 20% e che non si abbia una variazione del comportamento complessivo della struttura. A questo punto mi chiedo se è corretto che in fase di deposito del calcolo del nuovo tetto, in legno lamellare, mi sia richiesto di indicare il nome del collaudatore? Dalla lettura della circolare mi sembra chiaro che in questi casi non è necessario il collaudo statico.
Risposta
Le Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14/01/08) trattano il caso di interventi su costruzioni esistenti al capitolo 8. Al punto 8.4 viene riportata la classificazione degli interventi su strutture esistenti:
"Si individuano le seguenti categorie di intervento:
- interventi di adeguamento atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle presenti norme;
- interventi di miglioramento atti ad aumentare la sicurezza strutturale esistente, pur senza necessariamente raggiungere i livelli richiesti dalle presenti norme;
- riparazioni o interventi locali che interessino elementi isolati, e che comunque comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti".
Si aggiunge poi che "gli interventi di adeguamento e miglioramento devono essere sottoposti a collaudo statico", senza affermare nulla nello specifico per quanto riguarda gli interventi locali o riparazioni.
Per una corretta applicazione ed interpretazione della norma (in riferimento a questo punto ma anche al capitolo 9, dedicato interamente al collaudo delle strutture) nei casi specifici non si può che far riferimento a quanto indicato dagli organi di sorveglianza.
Ing. Mauro Andreolli