L'azienda che progetta e monta tetti in legno come deve comportarsi? Deve marchiare ogni singola trave con numero e posizione nella distinta? Deve depositare il marchio?


anonimo: L'azienda che progetta e monta tetti in legno come deve comportarsi? Deve marchiare ogni singola trave con numero e posizione nella distinta? Deve depositare il marchio?

14.09.2010 | Nr.: 3734

Categoria: Qualificazione e benestare tecnici nazionali
Parole chiavi: certificazione

Risposta

In via sintetica, per quanto riguarda gli obblighi relativi alla certificazione di prodotto delle imprese che operano nel settore legno strutturale, si riporta la seguente tabella:

 

 

Tipologia

Attività svolte (esempi)

Certificazione di prodotto (Cap.11.7 e Circolare Esp. n.617)

Produttore

Solo segheria e/o produzione di manufatti incollati (senza trasformazione in “elementi strutturali”).

Certificazione di prodotto obbligatoria secondo le prescrizioni della rispettiva norma armonizzata o qualificazione ministeriale (qualora si ricada ancora nel periodo di coesistenza).

Centro di Trasformazione

Esecuzione di lavorazioni sui quali  taglio, foratura, sezionatura, assemblaggio, impregnazione, montaggio di ferramenta ecc. in condizioni di stabilimento, per una loro posa in opera”.

Denuncia di attività obbligatoria al servizio tecnico centrale secondo la Circolare Esplicativa del 2.2.2009, n. 617

Carpentiere

Lavorazione e posa in opera di prodotti o manufatti, in condizioni di cantiere.

Qualificazione facoltativa / Denuncia di attività (2).

 

(1) = Si definisce “produttore” il soggetto legalmente responsabile della classificazione secondo la resistenza del prodotto o dell’elemento.

(2) = Qualora il Carpentiere, con la sua lavorazione vada a peggiorare la classe di resistenza dichiarata dal Produttore/Centro di Lavorazione, deve procedere a controllare la permanenza delle condizioni di idoneità definite in sede progettuale. Tali lavorazioni ricadono sotto la responsabilità del Direttore Lavori.

 

 

Etichettatura del materiale: nel caso di qualifica o denuncia di attività secondo le procedure del Servizio Tecnico Centrale si riporta quanto definito all’interno del DM 14.01.08:

 

“… per quanto possibile, anche in relazione alla destinazione d’uso del prodotto, il produttore é tenuto a marchiare ogni singolo pezzo. Ove ciò non sia possibile, per la specifica tipologia del prodotto, la marchiatura deve essere tale che prima dell’apertura dell’eventuale ultima e più piccola confezione il prodotto sia riconducibile al produttore, al tipo di legname nonché al lotto di classificazione e alla data di classificazione…."

 

In merito alla modalità di applicazione del marchio in conformità della UNI EN 14081-1 (Strutture di legno - Legno strutturale con sezione rettangolare classificato secondo la resistenza - Parte 1: Requisiti generali) si riporta, in via sintetica, quanto segue:

“Ogni pezzo di legno classificato deve essere chiaramente e indelebilmente marcato…. Se l’utilizzo finale del legno richiedere di omettere la marcatura per motivi estetici….” può essere prevista la marcatura del lotto anziché del singolo segato.

 

“Depositare” il Marchio aziendale: Per “deposito” del marchio si intende (nel caso di iter di qualificazione ministeriale come produttore o denuncia di attività come centro di lavorazione) l’invio dello stesso presso gli uffici del Servizio Tecnico Centrale al fine di emettere il relativo attestato di qualificazione.

Marco Luchetti

categoria: Marcatura e Certificazione,