Esiste l'obbligo per le aziende che producono legno massiccio o lamellare con un sistema di certificazione CE, e che successivamente lo lavorano, di accreditarsi presso il ministero.
anonimo: Le aziende che producono legno massello o lamellare per uso strutturale (certificato CE) e nel contempo, essendo dotata di ufficio tecnico e centro-taglio trasforma (quindi fresa, fora, taglia, sagoma, realizza giunti ed incastri con spinotti e/o resina) legno massello, lamellare e bilama per realizzare coperture (sulla base di calcoli statici redatti da un tecnico abilitato), ha l’obbligo di dotarsi di un direttore tecnico di produzione e di “accreditarsi” presso il Ministero, come previsto dalle norme tecniche?
Risposta
La risposta è in qualche modo presente già nella domanda.
La certificazione CE in possesso dell'azienda può sostituire qualsiasi sistema di certificazione della produzione di carattere nazionale, in quanto indica il possesso di un attestato di conformità ad una norma di prodotto armonizzata a livello europeo (norme elaborate dal CEN, comitato europeo per le norme tecniche, e recepite a livello nazionale dagli enti per le norme tecniche, per esempio in Italia dall’UNI). Tale marcatura può essere affissa dal produttore di un certo prodotto strutturale a base di legno, intendendosi come tale qualunque soggetto responsabile della classificazione del materiale.
Per esempio nel caso del legno massiccio esiste la normativa UNI EN 14081-1 (Strutture di legno Legno strutturale con sezione trasversale rettangolare, classificato secondo la resistenza meccanica Parte 1: Requisiti generali), ed a partire dal 1 settembre 2009 sarà applicabile in maniera obbligatoria la marcatura CE del materiale , in accordo con il punto A del §11.1 delle nuove norme tecniche per le Costruzioni NDT 2008 (D.M. 14/01/2008):
“Materiali e prodotti per uso strutturale per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da costruzione” (CPD), recepita in Italia dal DPR 21/04/1993, n.246, così come modificato dal DPR 10/12/1997, n. 499”
In accordo con le nuove norme tecniche l'istanza di qualificazione nazionale sarebbe comunque richiesta anche per i “trasformatori” dei prodotti strutturali a base di legno, cioè coloro che, attraverso delle lavorazioni (tagli fori, etc.), modificano questi prodotti già certificati al fine di integrarli all’interno di un sistema costruttivo.
Si legga quanto riportato ad esempio nella Circolare alle nuove norme tecniche NTC2008.
"C11.7.10 PROCEDURE DI QUALIFICAZIONE E ACCETTAZIONELe procedure riguardanti la qualificazione rilasciata dal Servizio Tecnico Centrale si applicano ai produttori di elementi base in legno massiccio e/o lamellare non ancora lavorati a formare elementi strutturali pronti per la messa in opera. Ai suddetti produttori, il Servizio Tecnico Centrale, ultimata favorevolmente l’istruttoria, rilascia un Attestato di Qualificazione, recante il riferimento al prodotto, alla ditta, allo stabilimento, al marchio. Circa quest’ultimo aspetto, si precisa che ogni produttore deve depositare presso il Servizio Tecnico Centrale il disegno del proprio marchio, che deve essere impresso in modo permanente (a caldo, con inchiostro indelebile, mediante punzonatura, etc.) su ogni elemento base prodotto.
Gli stabilimenti nei quali viene effettuata la lavorazione degli elementi base per dare loro la configurazione finale in opera (intagli, forature, applicazione di piastre metalliche, etc), sia di legno massiccio che lamellare, sono da considerarsi a tutti gli effetti dei Centri di lavorazione. Come tali devono documentare la loro attività al Servizio Tecnico Centrale, il quale, ultimata favorevolmente l’istruttoria, rilascia un Attestato di denuncia di attività.
Qualora nel medesimo stabilimento si produca legno base e si effettuino altresì le lavorazioni per ottenere gli elementi strutturali pronti per l’uso, allo stesso saranno rilasciati, ove sussitano i requisiti, entrambi gli Attestati."
Quindi, seguendo le indicazioni della norma sopra riportate:
- il produttore di "prodotti strutturali a base di legno" non è obbligato a certificarsi presso il ministero se in possesso di marcatura CE;
- il trasformatore di prodotti strutturali in "elementi strutturali" (cioè il soggetto che esege lavorazioni sui “prodotti” di taglio, foratura, sezionatura, assemblaggio,
impregnazione, montaggio di ferramenta ecc. in condizioni di stabilimento, per la loro trasformazione in “elementi strutturali”) è obbligato alla certificazione presso il ministero.
Queste indicazioni emergono anche dalle recenti circolari Assolegno sul tema.
Nel caso in cui il produttore sia anche trasformatore, la conseguenza logica di questa impostazione vuole che il soggetto si certifichi presso il ministero per le sole attività di trasformazione dei prodotti in elementi, mentre la certificazione della produzione rimane coperta dalla marcatura CE (in ogni caso per maggiori chiarimenti su questo caso specifico si consiglia di rivolgersi ad Assolegno).
Ing. Roberto Tomasi