Ai sensi del D.M. 14/01/2008 punto 11.1 dell'allegato, considerato che il punto 11.7 non è stato approvato, quali documenti possono essere richiesti al produttore di prodotti a base di legno?


anonimo: Ai sensi del D.M. 14/01/2008 punto 11.1 dell'allegato, considerato che il punto 11.7 non è stato approvato, nel caso di prodotti e materiali che ricadono nel punto B e che comunque non hanno la marcatura CE, quali documenti possono essere richiesti al posto dell'Attestato di Qualificazione del Servizio Tecnico Centrale? Inoltre in termini generali quali documenti possono essere richiesti al produttore per verificare se il materiale e il prodotto risponda ad esempio ai requisiti di durabilità e trattabilità di cui UNI EN 350, 351, 335 ecc., sempre nel caso di mancanza di certificazione CE?

13.06.2008 | Nr.: 814

Categoria: Generalità marcatura e certificazione
Parole chiavi: certificazione, prodotto a base di legno

Risposta

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio scorso il Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 6 maggio 2008 Integrazione al decreto 14 gennaio 2008 di approvazione delle nuove "Norme tecniche per le costruzioni" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 24 febbraio 2008 suppl. ord. n. 30 che approva il capitolo 11.7 e le tabelle 4.4.III e 4.4.IV.

Si deve quindi ritenere che la documentazione relativa ai prodotti strutturali che ricadono nel punto B (come per esempio il legno massiccio oppure il legno lamellare che ricadono ancora, ad oggi luglio 2008, nel periodo di coesistenza), non vi sia alternativa alla Marcatura CE (volontaria) oppure all'Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale. Nel caso della marcatura CE si deve riportare obbligatoriamente per l'elemento strutturale anche la classe di durabilità in accordo con la EN 350.

Ing. Roberto Tomasi

categoria: Marcatura e Certificazione,