In quale regime di qualificazione ricadono i collegamenti in acciaio della carpenteria in legno?


anonimo: In quale regime di qualificazione ricadono i collegamenti in acciaio della carpenteria in legno, in considerazione della non approvazione del punto 11.7 del D.M. 14/01/2008? Quale documentazione richiedere al produttore dei collegamenti? Nel caso di assemblaggio in stabilimento di prodotti di legno e di collegamenti metallici per produzione di elementi prefabbricati, va richiesta ulteriore documentazione di qualificazione e quale?

13.06.2008 | Nr.: 815

Categoria: Generalità marcatura e certificazione
Parole chiavi: collegamenti, certificazione, normativa

Risposta

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio scorso il Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 6 maggio 2008 Integrazione al decreto 14 gennaio 2008 di approvazione delle nuove "Norme tecniche per le costruzioni" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 24 febbraio 2008 suppl. ord. n. 30 che approva il capitolo 11.7 e le tabelle 4.4.III e 4.4.IV.

In particolare le norme Tecniche per le costruzioni al paragrafo 11.7.8 tratta il caso dei collegamenti:


11.7.8 ELEMENTI MECCANICI DI COLLEGAMENTO

Per tutti gli elementi metallici che fanno parte di particolari di collegamento (metallici e non metallici, quali spinotti, chiodi, viti, piastre, ecc...) le caratteristiche specifiche verranno verificate con riferimento alle specifiche normative applicabili per la categoria di appartenenza.”


Attualmente le normative di “prodotto” applicabili per i diversi sistemi di giunzione sono abbastanza limitate. Nel caso dei collegamenti cosiddetti “speciali” (anelli, caviglie, piastre dentate) si ha una normativa europea armonizzata di riferimento (UNI EN 912).

Nel caso di altre tipologie di collegamento effettivamente le normative applicabili sono carenti: per le tipologie a gambo cilindrico esiste una bozza di norma armonizzata europea, però attualmente solo allo stato di proposta; nel caso delle scarpette metalliche non esistono normative di prodotto, ma solamente alcuni documenti tecnici realizzati in sede europea di supporto per il benestare tecnico europeo (effettivamente alcuni produttori di scarpe metalliche dispongono di un ETA per i propri prodotti).

Spesso per i sistemi di collegamento viene spesso fornita una documentazione tale da permettere di adempiere alle esigenze attuali l'impiego strutturale di tali sistemi in Germania o in Austria. La normativa DIN non può naturalmente sostituire altre normative a livello nazionale od europeo, però rappresenta molto spesso, nel caso delle strutture lignee, lo “stato dell'arte” e la probabile base di partenza per la redazioni di documenti tecnici armonizzati. Quindi si può forse dire che i produttori che forniscono tale documentazione in qualche modo si avvinano maggiormente alle richieste della norma, in assenza di normative applicabili.

Merita qualche considerazione il caso dei connettori a gambo cilindrico. Il dimensionamento della resistenza di queste tipologie avviene per mezzo di modelli di calcolo consolidati e presenti da anni sulle normative europee, che permettono di predire la capacità portante sulla base delle caratteristiche geometriche e meccaniche dei materiali di partenza: è a partire da questi dati che il progettista, in qualche modo, “certifica” la resistenza sulla base dei propri calcoli. La caratterizzazione meccanica del acciaio di cui è costituito il gambo è sicuramente un parametro chiave che deve e può essere fornito dal produttore, per esempio in termini di momento plastico di snervamento (esistono la normativa europea EN 409 per determinare l'entità di tale momento plastico). Un altro parametro chiave che può essere richiesto da una certificazione di qualsiasi tipo allegata al prodotto è la caratterizzazione della resistenza ad estrazione del gambo, qualora questo sia dotato di filettatura e di profilo ad aderenza migliorata (anche in questo caso occorre riferirsi alla normativa europea EN1382).

 

Per quanto riguarda l'assemblaggio in officina dei prodotti di legno e dei collegamenti metallici, è da sottolineare che le nuove norme tecniche NTC 2008 considerano tale attività proprie di un centro di lavorazione, è pertanto soggette all'Attestato di Denuncia di attività. La circolare della norma recita:


“Gli stabilimenti nei quali viene effettuata la lavorazione degli elementi base per dare loro la configurazione finale in opera (intagli, forature, applicazione di piastre metalliche, etc), sia di legno massiccio che lamellare, sono da considerarsi a tutti gli effetti dei Centri di lavorazione. Come tali devono documentare la loro attività al Servizio Tecnico Centrale, il quale, ultimata favorevolmente l’istruttoria, rilascia un Attestato di denuncia di attività

Ing. Roberto Tomasi

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