E' possibile realizzare il taglio di travi in legno in cantiere?
anonimo: Mi si è presentato un problema cioè quello del taglio delle travi in legno in cantiere. Un collega mi ha che soltanto ditte certificate possono operare il taglio su travi lamellari in quanto altrimenti sarebbe una modifica strutturale del legno, e non viene quindi rilasciato il collaudo.
Risposta
Il tema della certificazione dei prodotti da costruzione è ampiamente trattato all'interno di questo servizio, sotto il campo tematico Certificazione, dove sono già stata riportate risposta a tematiche simili. In generale tutte le lavorazioni che possono determinare una modifica del prodotto originario che può avere influenza sulla certificazione originaria.
La ditta di carpenteria che compra il segato certificato ed effettua una lavorazione o una modifica per la costruzione del tetto, è tenuta ad una riclassificazione per resistenza se tale lavorazione determina delle modifiche alla classe di resistenza del materiale.
Alcune lavorazioni possono avere infatti una influenza sulla classificazione, come nel caso in cui il taglio avvenga per il lungo, in modo tale da ricavare dal segato di partenza più travi con sezioni più piccole (si vedano le risposte correlate). In questo caso la ditta che effettua queste lavorazioni è tenuta ad una nuova classificazione del materiale. Tagliare una segato in pezzi più corti, mantenendo invariata la sezione originale, non determina una variazione delle proprietà meccaniche del segato, e quindi non necessita di una nuova classificazione: in questo caso però l’azienda che effettua la lavorazione è tenuta a garantire la rintracciabilità del marchio per ognuno dei pezzi ricavati dal segato certificato di partenza.
Infatti il trasformatore che effettua lavorazioni sui prodotti strutturali a base di legno (taglio, foratura, sezionatura, assemblaggio, impregnazione, montaggio di ferramenta ecc.) in condizioni di stabilimento, per la loro trasformazione in “elementi strutturali”, è tenuto alla qualificazione presso il Servizio Tecnico Centrale, senza necessità di riclassificare i prodotti strutturali se tali lavorazioni non comportamento un declassamento dell'elemento strutturale.
Si legga quanto riportato ad esempio nella Circolare esplicativa delle nuove norme tecniche NTC2008.
"C11.7.10 PROCEDURE DI QUALIFICAZIONE E ACCETTAZIONE
Gli stabilimenti nei quali viene effettuata la lavorazione degli elementi base per dare loro la configurazione finale in opera (intagli, forature, applicazione di piastre metalliche, etc), sia di legno massiccio che lamellare, sono da considerarsi a tutti gli effetti dei Centri di lavorazione. Come tali devono documentare la loro attività al Servizio Tecnico Centrale, il quale, ultimata favorevolmente l’istruttoria, rilascia un Attestato di denuncia di attività.
Qualora nel medesimo stabilimento si produca legno base e si effettuino altresì le lavorazioni per ottenere gli elementi strutturali pronti per l’uso, allo stesso saranno rilasciati, ove sussitano i requisiti, entrambi gli Attestati."
Il controllo della correttezza formale della documentazione del materiale che arriva in cantiere è affidata al direttore dei lavori tramite il processo di accettazione del materiale che giunge in cantiere. Per quanto riguarda la "rintracciabilità", si osservi quanto riportato nelle norme tecniche per le costruzioni.
"11.7.10.1.2 Forniture e documentazione di accompagnamento
Tutte le forniture di legno strutturale devono essere accompagnate da una copia dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
L’attestato può essere utilizzato senza limitazione di tempo, finché permane la validità della qualificazione e vengono rispettate le prescrizioni periodiche di cui al § 11.7.10.1.
Sulla copia dell’attestato deve essere riportato il riferimento al documento di trasporto.
Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio devono essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante o trasformatore intermedio.
Il Direttore dei Lavori prima della messa in opera, è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi."
Nel caso in cui successive lavorazioni avvengano in cantiere, queste ricadono nelle responsabilità del direttore dei lavori.
Ing. Roberto Tomasi