Oltre alla documentazione di qualificazione sulla produzione o trasformazione di elementi strutturali in legno (XLAM), esiste una omologa qualificazione per il montaggio degli stessi pannelli?
Pietro Bolzonetti, AN (Architetto): Oltre alla documentazione di qualificazione sulla produzione o trasformazione di elementi strutturali in legno (XLAM), esiste una omologa qualificazione per il montaggio degli stessi pannelli?
Risposta
Il DM 14.01.08 prescrive l’obbligo di qualificazione dello stabilimento per le attività di produzione o lavorazione eseguite in stabilimento, non viene presa in considerazione un iter di qualificazione relativo alla fase di montaggio in cantiere degli stessi pannelli. Di seguito, a titolo di completezza, si riposta la seguente tabella di carattere riassuntivo:
Soggetto | Modalità di certificazione di prodotto |
Produttore (1) | Qualificazione non necessaria per quei prodotti che sono marcati CE. In alternativa, qualora si ricada nel periodo di coesistenza, qualificazione obbligatoria per lo stabilimento. |
Centro di lavorazione | Denuncia di attività come “Centro di Lavorazione” presso gli uffici del Servizio Tecnico Centrale. |
Rivenditore o distributore (2) | Qualificazione facoltativa |
Carpentiere (3) | Qualificazione facoltativa |
(1) I prodotti dovranno essere tutti marcati CE, alla scadenza del “periodo di coesistenza”. In assenza di esplicita dichiarazione contraria nei documenti di accompagnamento della fornitura, il “produttore” coincide “fornitore” (soggetto che effettua la vendita a fronte della quale il materiale entra in cantiere). (2) Soggetto che effettua magazzinaggio, la vendita e l’eventuale trasporto di prodotti o elementi finiti. Inoltre un rivenditore o altro soggetto che sia fornitore ma non produttore può non essere qualificato al Servizio Tecnico Centrale qualora non si assuma la responsabilità della conformità dei prodotti. In tale frangente in ingresso all’azienda deve esclusivamente acquisire materiale già marcato secondo Norma Armonizzata (marchio CE) oppure Qualificato da opportuno stabilimento di produzione e/o di lavorazione. La sua attività non può comprendere alcuna lavorazione in stabilimento del materiale. (3) Soggetto che in condizioni di cantiere e sotto la propria responsabilità e la sorveglianza della Direzione dei Lavori, effettua la lavorazione e/o la posa in opera dei materiali. ua Qualora il carpentiere operi lavorazioni in luoghi diversi dal cantiere, o comunque con modalità che impediscano alla direzione lavori la possibilità di effettuare i necessari sopralluoghi, la sua attività è assimilabile a quella del Centro di Lavorazione e al qualificazione diviene pertanto obbligatoria | |
categoria: Marcatura e Certificazione,