Quali sono i metodi ammissibili di marcatura delle travi?
Dario Nava, CO (Ingegnere): Potreste proporre metodi di marcatura delle travi lavorate con logo e codice a barre che non sia mediante etichettatura?
Carlo Gorza, FC (Commerciante/agente legno): Dato che commercializzo travi lamellari GL24 marcati CE, molti clienti mi chiedono di specificare in fattura il marchio. Dato che farò un timbro e dato che per ogni fornitore i dati CE cambiano, vorrei sapere se esiste un marchio CE standard.
Risposta
I metodi di marcatura CE delle travi di legno massiccio e di legno lamellare sono stabiliti nelle rispettive norme di prodotto (EN 14081-1, EN 14080).
EN 14081-1 (legno massiccio)
"Z.4 Marking
Z.4.1 Each piece of graded timber shall be clearly and indelibly marked with the information given in clause 7 plus the letters ‘CE’ and identification of the notified body, unless the end use of the timber requires marking to be omitted for aesthetic reasons. In that case each batch of timber shall be accompanied by a commercial document bearing that information, and the information given in Z.4.2 where it does not cause duplication.
Z.4.2 The following information shall be given either in a mark on each individual piece or in accompanying commercial document
- Bending, compressive, tensile and shear strengths (may be done by reference to the strength class)
- Modulus of elasticity (may be done by reference to the strength class)
- Durability class with reference to EN 350-2 or ‘Durability NPD’ (No performance determined)
- Reaction to fire class according to prEN 13823 (SBI), EN ISO11925-2, and EN ISO 9239-1 or ‘Fire NPD’ (No performance determined)
- Year when graded.
- Name and registered address of producer Number of the EU certificate of conformity.
- Any further information to identify characteristics"
EN 14080 (legno lamellare)
"6 Marking and labelling
Products complying with this document shall be clearly marked on the product or on a durable label with the following information:
a) number of this document;
b) identity of the manufacturer, logo or name;
c) characteristic values. This may be done by reference to a documented strength profile or a strength class defined in EN 1194;
d) adhesive type, e.g. I or II according to EN 301;
e) production week and year.
In exceptional cases, the end use may require marking to be omitted for aesthetic reasons. In such cases, when the customer specifically requests or orders the glued laminated timber to be free from marks, each delivery shall be dispatched under the cover of a document stating the following minimum information in addition to that listed in a) to e) above:
f) customer’s name and address;
g) customer’s purchase order number;
h) dimensions and quantities of the delivered glued laminated timber.
Where Z.3 covers the same information as this clause, the requirements of this clause are met."
In entrambi i prodotti l'affissione diretta del marchio sull'elemento può essere omessa per ragioni estetiche.
La marcatura obbligatoria per i trasformatori è invece regolata dal paragrafo 11.7.10 delle Norme Tecniche per le Costruzioni.
"11.7.10.1.1 Identificazione e rintracciabilità dei prodotti qualificati
Tenuto conto di quanto riportato al § precedente, ciascun prodotto qualificato deve costantemente essere riconoscibile per quanto concerne le caratteristiche qualitative e riconducibile allo stabilimento di produzione tramite marchiatura indelebile depositata presso il Servizio Tecnico Centrale, conforme alla relativa norma armonizzata.
Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi differenti caratteristiche, ma fabbricati nello stesso stabilimento e con identificativi differenti da quelli di prodotti con uguali caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti, siano essi o meno dello stesso produttore.
La marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilità di manomissione. Per stabilimento si intende una unità produttiva a se stante, con impianti propri e magazzini per il prodotto finito. Nel caso di unità produttive multiple appartenenti allo stesso produttore, la qualificazione deve essere ripetuta per ognuna di esse e per ogni tipo di prodotto in esse fabbricato.
Considerata la diversa natura, forma e dimensione dei prodotti, le caratteristiche degli impianti per la loro produzione, nonché la possibilità di fornitura sia in pezzi singoli sia in lotti, differenti possono essere i sistemi di marchiatura adottati, anche in relazione alla destinazione d’uso.
Comunque, per quanto possibile, anche in relazione alla destinazione d’uso del prodotto, il produttore é tenuto a marchiare ogni singolo pezzo. Ove ciò non sia possibile, per la specifica tipologia del prodotto, la marchiatura deve essere tale che prima dell’apertura dell’eventuale ultima e più piccola confezione il prodotto sia riconducibile al produttore, al tipo di legname nonché al lotto di classificazione e alla data di classificazione.
Tenendo presente che l’elemento determinante della marchiatura è costituito dalla sua inalterabilità nel tempo,e dalla impossibilità di manomissione, il produttore deve rispettare le modalità di marchiatura denunciate nella documentazione presentata al Servizio Tecnico Centrale e deve comunicare tempestivamente eventuali modifiche apportate.
Qualora, sia presso gli utilizzatori, sia presso i commercianti, l’unità marchiata (pezzo singolo o lotto) viene scorporata, per cui una parte, o il tutto, perde l’originale marchiatura del prodotto è responsabilità sia degli utilizzatori sia dei commercianti documentare la provenienza mediante i documenti di accompagnamento del materiale e gli estremi del deposito del marchio presso il Servizio Tecnico Centrale.
I produttori, i successivi intermediari e gli utilizzatori finali devono assicurare una corretta archiviazione della documentazione di accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilità per almeno 10 anni e devono mantenere evidenti le marchiature o etichette di riconoscimento per la rintracciabilità del prodotto.
Eventuali disposizioni supplementari atte a facilitare l’identificazione e la rintracciabilità del prodotto attraverso il marchio potranno essere emesse dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici."
Si veda anche quanto riportato nella Circolare alle nuove norme tecniche NTC2008.
"C11.7.10 PROCEDURE DI QUALIFICAZIONE E ACCETTAZIONELe procedure riguardanti la qualificazione rilasciata dal Servizio Tecnico Centrale si applicano ai produttori di elementi base in legno massiccio e/o lamellare non ancora lavorati a formare elementi strutturali pronti per la messa in opera. Ai suddetti produttori, il Servizio Tecnico Centrale, ultimata favorevolmente l’istruttoria, rilascia un Attestato di Qualificazione, recante il riferimento al prodotto, alla ditta, allo stabilimento, al marchio. Circa quest’ultimo aspetto, si precisa che ogni produttore deve depositare presso il Servizio Tecnico Centrale il disegno del proprio marchio, che deve essere impresso in modo permanente (a caldo, con inchiostro indelebile, mediante punzonatura, etc.) su ogni elemento base prodotto.
Gli stabilimenti nei quali viene effettuata la lavorazione degli elementi base per dare loro la configurazione finale in opera (intagli, forature, applicazione di piastre metalliche, etc), sia di legno massiccio che lamellare, sono da considerarsi a tutti gli effetti dei Centri di lavorazione. Come tali devono documentare la loro attività al Servizio Tecnico Centrale, il quale, ultimata favorevolmente l’istruttoria, rilascia un Attestato di denuncia di attività.
Qualora nel medesimo stabilimento si produca legno base e si effettuino altresì le lavorazioni per ottenere gli elementi strutturali pronti per l’uso, allo stesso saranno rilasciati, ove sussitano i requisiti, entrambi gli Attestati."
Per maggiori informazioni relativamente ai metodi di marcatura può fare riferimento ad Assolegno.
Ing. Roberto Tomasi
