Con quale normativa eseguire il calcolo delle strutture di legno?


anonimo: Mii trovo a calcolare in zona sismica una veranda in legno costituita da montanti e travi e soprastante copertura con manto di coppi. Con quale normativa devo eseguire il calcolo, alle tensioni ammissibili oppure agli stati limite?

09.10.2008 | Nr.: 1022

Categoria: Normativa
Parole chiavi: calcolo, normativa

Risposta

Il 4 febbraio 2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo D.M. "Norme tecniche per le Costruzioni" (NTC 2008), che è entrato in vigore a partire dal 5 marzo 2008. Tale decreto, che il D.M. 14/9/05 (NTC 2005), riporta numerose ed importanti modifiche rispetto al precedente decreto. A partire da luglio 2008 è stato pubblicato un decreto che chiarisce quali coefficienti utilizzare nel caso delle strutture in legno. Da tale data le NTC 2008 risultano in pratica l'unico riferimento normativo per le strutture in legno in Italia.

Nel cap. 12 delle NTC 2008 si fa riferimento anche a documenti tecnici "alternativi" per il calcolo strutturale, p.e. gli Eurocodici strutturali oppure i documenti CNR, ma non la normativa tedesca DIN 1052 (utilizzata precedentemente in Italia soprattutto nelle versioni 1988-1996 alle T.A.).

Si osserva che le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni,  in teoria non consentirebbero l’utilizzo delle tensioni ammissibili per le strutture di legno, che non vengono citate nel paragrafo 2.7 dedicato.

2.7 VERIFICHE ALLE TENSIONI AMMISSIBILI

Relativamente ai metodi di calcolo, è d'obbligo il Metodo agli stati limite di cui al § 2.6. Per le costruzioni di tipo 1 e 2 e Classe d’uso I e II, limitatamente a siti ricadenti in Zona 4, è ammesso il Metodo di verifica alle tensioni ammissibili. Per tali verifiche si deve fare riferimento alle norme tecniche di cui al D.M. LL. PP. 14.02.92, per le strutture in calcestruzzo e in acciaio, al D.M. LL. PP. 9.01.87, per le strutture in muratura e al D.M. LL. PP. 11.03.88 per le opere e i sistemi geotecnici.

Le norme dette si debbono in tal caso applicare integralmente, salvo per i materiali e i prodotti, le azioni e il collaudo statico, per i quali valgono le prescrizioni riportate nelle presenti norme tecniche.

Le azioni sismiche debbono essere valutate assumendo pari a 5 il grado di sismicità S, quale definito al § B. 4 del D.M. LL. PP. 16.01.1996, ed assumendo le modalità costruttive e di calcolo di cui al D.M. LL. PP. citato, nonché alla Circ. LL. PP. 10.04.97, n. 65/AA.GG. e relativi allegati.

 

Ing. Roberto Tomasi

Servizio a cura di promo_legno risponde