Vorrei sapere quale è la posizione del Legno Strutturale alla luce delle nuove norme tecniche per le costruzioni (ed in particolare in seguito allo stralcio delle parti sul legno come risposta al quesito dell'Austria).
Roberto Maida, UD (Architetto: Auditor ISO 9001): Vorrei sapere quale è la posizione del Legno Strutturale visto che le nuove norme tecniche per le costruzioni sono state pubblicate sul Supplemento Ordinario della G.U. n. 29 del del 4.02.2008 con l'approvazione del Decreto 14 gennaio 2008 del Ministero delle Infrastrutture. Il testo contempla al punto 11.7 MATERIALI E PRODOTTI DI LEGNO ma al contempo, in forza dell'azione Austriaca all'UE sui requisiti di resistenza,è stato stralciato.
Ora, a rigor di logica, dovrebbe essere in vigore il DM del 2005 a pieno titolo.
Quindi:
a) Dal 1 -01-2008 qual'è la situazione del legno strutturale ai fini della conformità e della cogenza?
b)In caso di vigenza del DM del 2005 che posizione si genera sul mercato e nei cantieri con la maggior parte dei produttori e trasformatori privi di Qualificazione del Ministero? Si può sopperire con la marcatura CE? Anche nel caso di trasformazioni ed interventi in Cantiere?
c)Quando si ritiene superato il quesito comunitario dell'Austria?
d)I corsi per Direttore Tecnico di Produzione (Produttori,Trasformatori) da chi sono tenuti e con quale riconoscimento Ministeriale?
Risposta
a) Il testo dell'art. 1 del D.M. 14-01-08 recita: “... Le presenti norme sostituiscono quelle approvate con il decreto ministeriale 14 settembre 2005.” Ne segue quindi che attualmente è in vigore solamente la versione 2008 delle Norme Tecniche per le Costruzioni. Considerato lo stralcio delle tabelle 4.4.III e 4.4.IV e del Capitolo 11.7, sancito sempre dallo stesso articolo 1 del medesimo decreto, ne risulta che nelle nuove norme tecniche mancano alcune indicazioni importanti: tale fatto rende, di fatto, difficoltosa l'applicazione della norma nel riguardo delle strutture di legno. Si auspica che nella versione definitiva della circolare esplicativa del decreto di prossima pubblicazione siano inserite alcune indicazioni per facilitare l'applicazione della norma. In ogni caso le stesse NTC 2008 però rimandano anche, nel capitolo 12, alla possibilità di utilizzo di altri “riferimenti tecnici”, come gli Eurocodici strutturali oppure i documenti CNR: si ritiene quindi sia lecito adottare i valori di coefficiente di sicurezza di materiale proposti in questi documenti normativi, in mancanza di altri riferimenti normativi.
b) La marcatura CE può sostituire qualsiasi sistema di certificazione di carattere nazionale, in quanto indica il possesso di un attestato di conformità ad un norma di prodotto armonizzata a livello europeo. Tale marcatura può essere affissa dal produttore di un certo prodotto strutturale a base di legno, intendendosi come tale qualunque soggetto responsabile della classificazione del materiale.
In caso di mancanza di una marcatura CE, le nuove norme tecniche introducono inoltre l’obbligo di un processo di qualificazione anche per i “trasformatori” dei prodotti strutturali a base di legno, cioè coloro che, attraverso delle lavorazioni, modificano e dispongono questi prodotti all’interno di un sistema costruttivo. Tale processo di qualificazione deve essere in ogni caso conforme con le indicazioni inserite nel capitolo 11.7 delle Norme Tecniche. Dato l’attuale stralcio di questa parte del decreto non è chiarita l’attuale obbligatorietà di queste specifiche procedure.
c) La procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione è regolamentata dalla direttiva 98/34/CE del parlamento europeo e del consiglio. In particolare nell’articolo 9.2 si prevede che:
“ …Gli Stati membri rinviano l'adozione di un progetto di regola tecnica di tre mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
… Lo Stato membro interessato riferisce alla Commissione sul seguito che esso intende dare a tali pareri circostanziati. La Commissione commenta tale reazione.… ”.
A parte questa indicazione di carattere formale, al momento non ci è possibile dare indicazioni ulteriori circa l'evoluzione della procedura in atto.
d) I corsi per Direttore Tecnico di Produzione (Produttori, Trasformatori) sono attualmente tenuti da Assolegno con il patrocinio del Ministeriale delle Infrastrutture. Il sito www. Assolegno.it o direttamente la sede di Assolegno sono senz'altro in grado di dare ulteriori informazioni in merito ai prossimi corsi previsti.
Ing. Andrea BernasconiIng. Roberto Tomasi