Posso utilizzare la DIN 1052 per procedere alla verifica di una passerella pedonale della luce di 40 m costituita da travi in legno lamellare?


Tinti Giuseppino, OR (Ingegnere): Devo procedere alla verifica di una passerella pedonale della luce di 40 m costituita da travi in legno lamellare. Non avendo mai svolto calcoli di strutture in legno lamellare ho fatto una ricerca sulle normative applicate per opere analoghe, ed ho visto che nella maggior parte dei casi si faceva riferimento alla DIN 1052.
Ho ancora verificato che L'eurocodice 5 è stato pubblicato dopo dieci anni di sperimentazione come norma EN, e come tale ha rimpiazato le corrispondenti norme nazionali (Che mi è sembrato di capire in Italia non esistevano). La suddetta EN è stata recepita e pubblicata come UNI EN 1995-1:2005 e UNI EN 1995-2:2005.
Vorrei quindi sapere se posso ancora applicare la DIN1054 o sono costretto ad utilizzare l'Eurocodice 5?

20.10.2007 | Nr.: 363

Categoria: Normativa
Parole chiavi: normativa, calcolo

Risposta

In una precedente riposta (vedi news correlate in fondo alla pagina), era già illustrato lo stato dell’arte sulla normativa per le strutture di legno in Italia.

Lei ha ragione nel dire che molto spesso nel passato si era fatto riferimento, dato il vuoto normativo, alla DIN 1052 piuttosto che all’Eurocodice per il dimensionamento delle strutture di legno. Tale vuoto è stato in qualche modo coperto nel 2005 con l’uscita del D.M. 14/9/05 Norme Tecniche per le costruzioni, che raggruppa in sè tutte i riferimenti normativi per il calcolo delle strutture, e che quindi riportava all’interno anche un capitolo sulle costruzioni di legno. Per tale documento normativo si era comunque prevista una fase di “sperimentazione” di diversi mesi (inizialmente 18, poi con successive proroghe tale fase è stata estesa fino alla fine del 2007), nel cui periodo si poteva fare riferimento anche ai decreti precedenti. Nel caso del legno però, non esistendo alcun documento normativo precedente si sarebbe teoricamente dovuto adottare già da subito il D.M. 14/9/05: nella realtà non è mai stato veramente adottato a livello nazionale, in quanto nel decreto erano presenti alcuni errori di impostazione che ne rendevano difficile l’applicazione.

Nel frattempo tuttavia si sono formati alcune commissioni e gruppi di lavoro volti ad emendare questa prima versione del decreto, per formare il nuovo testo che dovrebbe, salvo ulteriori proroghe, diventare la nuova norma da adottare obbligatoriamente per le costruzioni in Italia. La versione più recente della bozza delle nuove tecniche è disponibile presso il sito della regione Toscana al seguente link.

www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica/classificazione/index_cdm.htm

Da notare che questo è una norma, negli intenti, di tipo “prestazionale”, ovvero in cui sono riportati i requisiti ed i livelli di sicurezza da soddisfare, piuttosto che le formule di verifica e di calcolo (in realtà nella norma vengono riportate anche le formule di verifica, ma in maniera più sintetica rispetto a quanto riportato, per esempio, negli eurocodici). Al di là di queste definizioni è chiaro che un testo normativo di poco più di 400 pagine non può essere equivalente ai 58 documenti di cui è formato il corpus degli eurocodici. Lo stesso decreto rimanda anche all’utilizzo di altri riferimenti tecnici, tra cui gli Eurocodici strutturali pubblicati dal CEN (dal cap 12 “riferimenti tecnici”):

In mancanza di specifiche indicazioni, a integrazione delle presenti norme e per quanto con esse non in contrasto, possono essere utilizzati i documenti di seguito indicati che costituiscono riferimenti di comprovata validità:

- Istruzioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

- Linee Guida del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

- Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale e successive modificazioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, come licenziate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e ss. mm. ii.;

- Istruzioni e documenti tecnici del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.);

- Eurocodici Strutturali pubblicati dal CEN;

- Norme UNI EN armonizzate i cui riferimenti siano pubblicati su Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;

- Norme per prove, materiali e prodotti pubblicate da UNI.

Possono essere utilizzati anche altri codici internazionali, purché sia dimostrato che garantiscano livelli di sicurezza non inferiori a quelli delle presenti Norme tecniche.”

Come vede quindi tra i riferimenti normativi previsti dal nuovo decreto non sono citati esplicitamente norme nazionali come le DIN, ma si fa riferimento genericamente a codici internazionali, purché sia dimostrato che garantiscano livelli di sicurezza non inferiori a quelli delle presenti Norme tecniche.

Oggi Ottobre 2007 siamo quindi ancora in una fase di transizione. Il mio suggerimento è quello di cominciare a prendere confidenza con i nuovi documenti normativi come le Nuove Norme tecniche per le Costruzioni in via di pubblicazioni, dove sono definiti i metodi di determinazioni dei carichi ed i livelli di sicurezza per i diversi materiali, tenendo presente la possibilità di utilizzare anche gli Eurocodici.

La possibilità di utilizzare ancora la DIN 1052, nel passato accettata dagli uffici del genio civile ed sul cui utilizzo si erano espressi favorevolmente anche gli organi ministeriali, è attualmente teoricamente possibile, ma, dato le premesse di cui sopra, a mio parere non più consigliabile.

 

 

Ing. Roberto Tomasi

categoria: Statica e calcolo,