Quali aziende sono obbligate alla marcatura CE del materiale secondo normativa?


Massimo Bianchi, PO (Altro: Consulente): In merito alla marcatura CE del legno strutturale, vorrei sapere quali sono le aziende che hanno questo obbligo: ad esempio: è la segheria che produce la trave a dover marcare CE oppure la carpenteria che compra la trave la modifica e poi la utilizza per la costruzione di un tetto?

Sara Dagostini, consulente, Trento

Buongiorno, sono un consulente di Direzione ed annovero fra i miei clienti alcune imprese che si occupano del taglio del legno per la produzione di elementi strutturali quali travi e affini. In merito al nuovo testo unico sulle norme tecniche per le costruzioni avrei la seguente domanda: dove trovo la definizione di "produttore di prodotti in legno strutturale"? Mi spiego. La normativa prevede per alcune tipologie di imprese produttrici l'obbligo di classificazione del legno e rintracciabilità della produzione tramite sistemi di gestione per la qualità certificati. Le tante aziende che stoccano legname in tronchi e lo vendono per farne travi sono produttori? Non sono esperto della materia ma mi sembre evidente che anche le modalità di stoccaggio del legno ne modifichino l'integrità strutturale in relazione ad una eventuale classificazione. Potreste darmi maggiori lumi?

24.05.2007 | Nr.: 160

Categoria: Marcatura CE
Parole chiavi: certificazione

Risposta

Nella normativa tecnica per le costruzioni si cerca di definire e distinguere in maniera chiara le figure del produttore e del fornitore. Con riferimento all’ultima versione aggiornata all’Aprile 2007 (si può trovare all’indirizzo http://www.rete.toscana.it/sett/pta/sismica/classificazione/index_cdm.htm), al punto 11.6.1.2 si definisce produttore “il soggetto legalmente responsabile della classificazione secondo la resistenza dell’elemento ligneo o del materiale derivato dal legno”.

L’azienda che compra legname in tronchi e lo vende per fare travi, senza occuparsi della lavorazione ma solamente dello stoccaggio ed eventualmente dell’essicazione del materiale, non è qualificabile, secondo questa definizione, come “produttore”: si tratta in questo caso solamente di un rivenditore di “legname”, che non fornisce il prodotto “legno strutturale” ma un semilavorato. Nel caso in cui l’azienda che compra tronchi realizza anche il taglio del legname e lo vende come prodotto strutturale, è tenuta ad effettuare una classificazione secondo la resistenza del materiale, ed a rivendere il materiale con marcatura.

La ditta di carpenteria che compra il segato certificato ed effettua una lavorazione o una modifica per la costruzione del tetto, è tenuta ad una riclassificazione per resistenza se tale lavorazione determina delle modifiche alla classe di resistenza del materiale.

Per esempio tagliare una segato in pezzi più corti, mantenendo invariata la sezione originale, non determina una variazione delle proprietà meccaniche del segato, e quindi non necessita di una nuova classificazione: in questo caso però l’azienda che effettua la lavorazione è tenuta a garantire la rintracciabilità del marchio per ognuno dei pezzi ricavati dal segato certificato di partenza.

Alcune lavorazioni però possono avere una influenza sulla classificazione, come nel caso in cui il taglio avvenga per il lungo, in modo tale da ricavare dal segato di partenza più travi con sezioni più piccole (si veda figura a lato, ricavate dal testo Piazza M., Tomasi R., Modena R. (2005), Strutture in legno - Materiale, calcolo e progetto secondo le nuove normative europee, Ulrico Hoepli Editore, Milano). In questo caso la ditta che effettua queste lavorazioni è tenuta ad una nuova classificazione del materiale.

Nell’attuale quadro normativo nazionale ed europeo non sono ancora definiti i prodotti di legno massiccio con forti smussi (travi uso Fiume o Trieste), per i quali dovrà essere aggiornata la norma UNI 11035 e/o impostato un Benestare Tecnico (probabilmente a livello nazionale), in modo da consentire la marcatura CE secondo la EN 14081 e l’applicazione di quanto riportato nelle Norme tecniche delle Costruzioni.

Si desidera infine sottolineare l’importanza della presenza di una documentazione ovvero della rintracciabilità della marcatura del materiale che arriva in cantiere: “In assenza di esplicita indicazione contraria nei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali e prodotti a base di legno, ai fini della responsabilità legale il produttore coincide con il fornitore del materiale o del prodotto”.

Ing. Roberto Tomasi


categoria: Marcatura e Certificazione,