Quali sono gli Organismi Notificati (Notified Body), e quali compiti hanno?
Risposta
Gli Organismi Notificati (Notified Body) sono Enti di certificazione o Laboratori designati dalle Autorità Governative Nazionali per attuare i compiti legati alla applicazione delle procedure di conformità.
La designazione avviene sulla base di criteri di competenza tecnica, integrità professionale, indipendenza, affidabilità, etc., stabiliti nell’Allegato B del Decreto Presidenziale nr. 246/93
Il compito degli Organismi Notificati è quello dettagliato nell’Allegato III della CPD, ed in sintesi:
L’Organismo di Certificazione, deve rilasciare il Certificato di conformità (in Inglese, Conformity Certificate), a seconda del Sistema di attestazione della conformità implicato, relativo al prodotto da costruzione od al Controllo del Processo di Fabbrica, secondo regole procedurali date. La base per la certificazione sono i risultati dell’attività di Ispezione ed, a seconda dei casi, di Prova.
L’Organismo di Ispezione, deve svolgere le proprie funzioni di ispezione e valutazione iniziale, proposta di accettazione e successive ispezioni di sorveglianza del Controllo del Processo di Fabbrica attuato da un produttore, così come, se previsto, prelievo di campioni, secondo specifici criteri. Esso relaziona correntemente, ove previsto, la propria attività ad un Organismo di Certificazione.
Il Laboratorio di Prova, deve misurare, esaminare, provare o determinare in altro modo le caratteristiche o le prestazioni del prodotto da costruzione, fornito da produttore. Esso relaziona correntemente, ove previsto, in merito alle proprie attività ad un Organismo di Certificazione.
Un solo Organismo, lo stesso, se notificato per le varie funzioni, può agire contemporaneamente da Organismo di Certificazione, da Organismo di Ispezione e da Laboratorio di Prova.
L'Organismo Notificato dunque deve:
* verificare che siano state effettivamente applicate le norme armonizzate indicate, qualora il produttore dichiari di averlo fatto;
* verificare che le soluzioni adottate dal produttore consentano di ottemperare a quanto previsto dai requisiti essenziali della Direttiva di pertinenza, nel caso non siano state applicate norme armonizzate (come previsto nelle NTC);
Gli Organismi Notificati sono sotto la giurisdizione della Autorità Nazionali
Non è compito degli Organismi Notificati condurre la vigilanza del mercato.
Non è responsabilità degli Organismi Notificati stabilire a quale classe o addirittura a quale direttiva appartenga un prodotto.
Gli Organismi Notificati devono rimanere indipendenti dai loro clienti.
Allegato B del Decreto Presidenziale nr. 246/93
CONDIZIONI MINIME CHE DEVONO ESSERE SODDISFATTE DAGLI ORGANISMI AUTORIZZATI
1 Gli organismi interessati devono disporre del personale qualificato in numero sufficiente e dei mezzi tecnici necessari per assolvere adeguatamente le mansioni tecniche amministrative connesse con il rilascio delle certificazioni.
2 L’organismo, il direttore e il personale non possono essere né il progettista, né il costruttore, né il fornitore, né l’installatore dei prodotti da costruzione, né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire, né direttamente né come mandatari, nella progettazione, nella costruzione, nella commercializzazione, nella rappresentanza o nella manutenzione di tali prodotti. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il costruttore e l’organismo autorizzato.
3 Il personale incaricato di esaminare e valutare i prodotti ed i processi produttivi, in vista del rilascio della certificazione CEE, deve eseguire i suoi compiti con la massima integrità e competenza tecnica e deve essere libero da qualsiasi pressione o incentivo, soprattutto di carattere finanziario, che possa influire sul suo giudizio o sui risultati dei lavori, in particolare da parte di persone o gruppi interessati ai risultati dell’esame.
4 Il personale incaricato degli esami deve possedere:
* una buona formazione tecnica e professionale;
* una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative agli esami e prove che esegue e una pratica sufficiente di tali lavori;
* l’attitudine richiesta per redigere i verbali e le relazioni riguardanti i lavori effettuati.
5 Deve essere garantita l’indipendenza del personale incaricato dell’esame. La retribuzione di ogni agente non deve essere proporzionata né al numero dei controlli effettuati, né ai risultati ottenuti.
6 L’organismo deve essere assicurato in materia di responsabilità civile, a meno che la responsabilità civile non sia coperta dallo Stato in virtù della legge nazionale.
7 Il personale dell’organismo è vincolato dal segreto professionale per tutto ciò che apprende nell’esercizio delle sue funzioni (tranne verso le autorità amministrative competenti a concedere l’autorizzazione).
Arch. Ugo Terzi
Ing. Roberto Tomasi