Quali sono le limitazioni in altezza degli edifici previsti dalla Legge 64 del 1974?
Armin Gritsch, BZ (Ingegnere): Dovrei costruire una casa in legno con 4 piani a Verbania. Secondo l'ordinanza verbania si trova in zona siismica 4. Secondo le vecchie normative verbania è N.C.
La vecchia normativa limita le costruzioni in legno a max 3 piani, però solo in zone sismiche. Siccome secondo la vecchia normativa Verbania non entra nella classificazione, questa limtazione non è da rispettare? O sbaglio?
Risposta
Le disposizioni previste dalla Legge 2 Febbraio 1974, n. 64 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche" prevedono che:
" Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Tipo di strutture e norme tecniche
Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi da quelli in muratura o con ossatura portante in cemento armato normale e precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali, per edifici con quattro o più piani entro e fuori terra, la idoneità di tali sistemi deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio."
Si tratta di una prescrizione valida per tutti i comuni della Repubblica: infatti è contenuta del Titolo I della norma, che riguarda le disposizioni generali (mentre il Titolo II della norma riguarda le zone sismiche). Di fatto l'altezza non è limitata a 3 piani, ma la norma obbliga per edifici con quattro o più piani ad un iter di approvazione che ottenga il via libera da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Proprio per chiarire le modalità di applicazione di tale questione normativa presso lo stesso Servizio Tecnico Centrale del CSLP si è stato costituito un apposito gruppo di lavoro con il compito di redigere Linee Guida relativamente i temi legati all'idoneità tecnica all'impiego e criteri per lo sviluppo di elaborati progettuali sopra i 4 piani entro e fuori terra.