Quali sono le limitazioni previste per gli edifici in legno?


antonio velo, VI (Architetto): Dovrei costruire un ampliamento di una scuola materna, la vorrei fare tutta in legno su due piani. Ci sono limitazioni?

Vincenzo Deni, RC (Ingegnere): Spett. promo_legno, quale cultore della tecnologia del legno, che utilizzo ormai da molti anni vi chiedo cortesemente di farmi sapere se la vigente normativa sismica (DM 16/1/96), per quanto di Vs conoscenza, ponga delle limitazioni alla sopraelevazione di edifici in cemento armato nel senso che non è possibile sopraelevare con strutture realizzate integralmente in legno . Vi chiedo cortesemente di farmi avere al piu presto riferimenti normativi precisi al fine di poterli utilizzare nella procedura di approvazione del progetto.

07.04.2009 | Nr.: 608

Categoria: Statica e calcolo

Risposta

Come riportato in altre risposte esistono esempi di edifici alti realizzati in legno (per esempio con più di 5 piani). Questi esempi dimostrano come sia difficile assegnare un limite teorico all'altezza delle strutture in legno. È d`altra parte indubbio che per edifici in legno di una certa altezza sia più complesso garantire un certo grado di »robustezza« strutturale, laddove per robustezza si intende a capacità potenziale della struttura a sopravvivere ad azioni eccezionali non esplicitamente previste in sede progettuale (p.e. sisma, eventi meteorici di entità non prevista, incendi, impatti di veicoli, esplosioni).

In relazione alla sismicità della zona ove è costruito l'edificio in legno possono essere presenti limitazioni sull'altezza dell'edificio e sulla sua distanza da edifici contigui (potrebbe essere proprio il caso in esame).

 

La tabella 4.2 dell`Ordinanza P.C.M. 3431/2005 riportava le distanze e le altezze massime dei diversi sistemi costruttivi in funzione delle differenti zone sismiche (si veda a tal proposito la risposta collegata). Come si evince da tale tabella per molta parte del territorio nazionale gli edifici realizzati con materiali a base di legno non possono raggiungere un altezza superiore ai due - tre piani di altezza (a questi limiti posti nell`Ordinanza sismica fanno in ogni caso eccezione le strutture realizzate in legno lamellare).

 

 

Le Norme tecniche per le costruzioni, D.M. 14 gennaio 2008, hanno modificato in modo sostanziale tali prescrizioni. Si cita a tal proposito il testo normativo:

 

 

7 PROGETTAZIONE PER AZIONI SISMICHE

 

7.2.2 CARATTERISTICHE GENERALI DELLE COSTRUZIONI

 

 

Distanza tra costruzioni contigue

La distanza tra costruzioni contigue deve essere tale da evitare fenomeni di martellamento e comunque non può essere inferiore alla somma degli spostamenti massimi determinati per lo SLV, calcolati per ciascuna costruzione secondo il § 7.3.3 (analisi lineare) o il § 7.3.4 (analisi non lineare); in ogni caso la distanza tra due punti che si fronteggiano non può essere inferiore ad 1/100 della quota dei punti considerati misurata dal piano di fondazione, moltiplicata per ag·S /0,5g.

Qualora non si eseguano calcoli specifici, lo spostamento massimo di una costruzione non isolata alla base, può essere stimato in 1/100 dell’altezza della costruzione moltiplicata per ag·S/0,5g [...]

 

 

Altezza massima dei nuovi edifici

Per le tipologie strutturali: costruzioni di legno e di muratura non armata che non accedono alle riserve anelastiche delle strutture, ricadenti in zona 1, è fissata una altezza massima pari a due piani dal piano di campagna, ovvero dal ciglio della strada. Il solaio di copertura del secondo piano non può essere calpestio di volume abitabile.

Per le altre zone l’altezza massima degli edifici deve essere opportunamente limitata, in funzione delle loro capacità deformative e dissipative e della classificazione sismica del territorio. Per le altre tipologie strutturali (cemento armato, acciaio, etc) l’altezza massima è determinata unicamente dalle capacità resistenti e deformative della struttura.

 

 

Limitazione dell’altezza in funzione della larghezza stradale

I regolamenti e le norme di attuazione degli strumenti urbanistici possono introdurre limitazioni all’altezza degli edifici in funzione della larghezza stradale. [...]

 

 

 

Nel caso di strutture in legno ricadenti in zona 1 e progettate senza riserve di duttilità, la norma fissa quindi un'altezza massima di 2 piani. Per la definizione di tipologia costruttiva dissipativa si faccia in particolare riferimento al capitolo relativo alle costruzioni in legno 7.7.1 ASPETTI CONCETTUALI DELLA PROGETTAZIONE.

 

Gli edifici in legno possono essere progettati in accordo con i seguenti comportamenti:

 

a) comportamento strutturale dissipativo: si devono rispettare i requisiti di cui al paragrafo 7.7.3

b) comportamento strutturale scarsamente dissipativo: si deve assumere un fattore di struttura non superiore a 1,5.

 

Nel caso quindi di edifici in legno, ad esempio del tipo platform frame o del tipo con pannelli con compensato di tavole (x-lam, crosslam), costruiti seguendo le indicazioni riportate al paragrafo 7.7.3 e facendo riferimento ai fattori di struttura riportati nella tabella 7.7.I, non vi sono quindi limitazioni di altezza massima di tipo prescrittivo. Per la verità mentre nella norma sono riportate diverse indicazioni specifiche relative alla modalità di connessioni nelle strutture del tipo platform frame (pannelli di pareti chiodati con diaframmi chiodati), non esistono invece indicazioni costruttive particolari per costruzioni tipo crosslam (per questi ultimi pare ragionevole considerare un fattore di struttura pari a 2, trattandosi di strutture con pannelli di parete incollati con diaframmi incollati, collegati mediante chiodi e bulloni).

 

Ing. Mauro Andreolli

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