Un'azienda di commercio all'ingrosso di legnami è tenuta alla qualificazione del materiale?


Centro legno snc -, PO (Commerciante/agente legno): Siamo una azienda di commercio all'ingrosso di legnami che vendiamo travi in legno massello e lamellare per tetti; eseguiamo le lavorazioni inerenti alle richieste dei clienti (piallatura, tagli e sagomatura). Poiche' alcuni ingegneri ci richiedono le certificazioni delle travi a spigolo vivo s1 s2 vorremmo sapere chi e' che deve rilasciare queste certificazioni se noi oppure il produttore? Nel caso che la trave venga da noi tagliata nella lunghezza oppure nello spessore e' sempre valida la certificazione del fornitore oppure dobbiamo provvedere noi ad una nuova certifcazione? Se dovessimo fare una nuova cerrtificazione quali sono le modalità? Nel caso di certificazione rilasciata dal fornitore (o da noi) cosa dobbiamo apporre ad ogni singolo pezzo?

23.12.2009 | Nr.: 2794

Categoria: Generalità marcatura e certificazione
Parole chiavi: certificazione

Risposta

Per un chiarimento su queste tematiche si faccia riferimento ad una circolare di Assolegno di qualche mese fa che illustrava i ruoli delle diverse organizzazioni commerciali coinvolte nel settore (produttore, trasformatore, rivenditore o distributore).

 

Innanzittutto occorre distinguere tra prodotti in legno per uso strutturale ed elementi strutturali in legno.

Per prodotti si intendono manufatti commercializzati per un impiego generico in ambito strutturale, la cui specifica destinazione o funzione in un progetto o in una commessa non è ancora definita al momento della vendita (p.e. legno massiccio o lamellare venduto senza ancora poter sapere se sarà impiegato come “trave di solaio” o come “puntone di capriata”).

Per elementi si intendono i prodotti in legno per uso strutturale a cui, al momento della vendita, sia già assegnata una specifica funzione in un progetto o in una commessa ed eventualmente eseguita una trasformazione.

Il produttore può essere la segheria (che è tenuta quindi alla classificazione del materiale) oppure il produttore di manufatti incollati (senza trasformazione in “elementi strutturali”). Si definisce quindi “produttore” il soggetto legalmente responsabile della classificazione secondo la resistenza del prodotto o dell’elemento. In assenza di esplicita dichiarazione contraria nei documenti di accompagnamento della fornitura, il produttore coincide con il “fornitore”, ovvero il soggetto che effettua la vendita a fronte della quale il materiale entra in cantiere. Chi taglia un prodotto marcato CE in maniera tale da cambiarne la classe di
resistenza, lo deve riclassificare e rimarcare. La qualificazione per i produttori non necessaria se i prodotti sono marcati CE, altrimenti risulta obbligatoria. 

Il trasformatore che effettua lavorazioni sui prodotti di legno lamellare (taglio, foratura, sezionatura, assemblaggio, impregnazione, montaggio di ferramenta ecc.) in condizioni di stabilimento, per la loro trasformazione in “elementi strutturali”, è tenuto alla qualificazione presso il Servizio Tecnico Centrale, senza necessità di riclassificare se tali lavorazioni non comportano un declassamento dell'elemento strutturale. Un esempio di lavorazione non ammessa che può determinare un declassamento è riportato nella seguente risposta.

Un rivenditore, distributore o altro soggetto che sia “fornitore” ma non “produttore” può non essere qualificato dal Ministero delle Infrastrutture qualora non si assuma la responsabilità della classificazione in base alla resistenza del materiale che fornisce o lavora. In tal caso, chi acquista del materiale non marcato CE all’origine e lo vende come prodotto in legno per uso strutturale, lo dovrà classificare e marcare CE.  Nel caso quindi dei rivenditori la qualificazione risulta facoltativa solo qualora non venga assunta la responsabilità della classificazione del materiale fornito o lavorato (ovvero quando venga acquistato materiale certificato all'origine).

Il carpenteriere che lavorazione e posa in opera “prodotti” o “elementi”, in condizioni di cantiere, non è tenuto alla qualificazione. Qualora il Carpentiere, con la sua lavorazione, trasforma i “prodotti” in “elementi”, la sua attività è assimilabile a quella del Centro di Trasformazione e la qualificazione diviene pertanto obbligatoria. Anche in questo caso, chi taglia un prodotto marcato CE in maniera tale da cambiarne la classe di resistenza, lo deve riclassificare e rimarcare.

Per maggiori informazioni sul Suo caso specifico si consiglia comunque di fare riferimento ad Assolegno.

 

Ing. Roberto Tomasi

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