Vorrei sapere se in questo caso e' obbligatoria la certificazione ETAG per un edificio in blockbau.
TOMMASO PEPE, BA (Costruttore tetti/strutture in legno): Sono un Direttore tecnico di produzione di un centro di lavorazione. Un'impresa edile ci ha richiesto una casa di circa 70 mq da realizzare secondo il loro progetto e calcolo con sistema a Blockhouse. Vorrei sapere se in questo caso e' obbligatoria la certificazione ETAG.
Risposta
In base al campo di applicazione dell’ETAG 012 (“Log building kits”) sono oggetto di benestare tecnico europeo, quei manufatti aventi le seguenti caratteristiche:
· Prodotti in via industriale (in serie) all’interno dello stabilimento
· Prefabbricati in stabilimento
· Oggetto di una pre-progettazione
(Nota: per pre-progettazione si indica quelle soluzioni tecniche oggetto di uno studio preliminare basato sul rispetto dei documenti normativi di riferimento)
Inoltre per completezza si riporta quanto indicato all’interno delle Norme Tecniche delle Costruzioni (DM 14.01.08) all’interno del Cap. 11.1 “Generalità”:
A. Materiali e prodotti per uso strutturale per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da costruzione” (CPD)…
B. Materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma armonizzata ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il produttore abbia volontariamente optato per la Marcatura CE;
C. Materiali e prodotti per uso strutturale innovativi o comunque non citati nel presente capitolo e non ricadenti in una delle tipologie A) o B). In tali casi il produttore potrà pervenire alla Marcatura CE in conformità a Benestare Tecnici Europei (ETA), ovvero, in alternativa, dovrà essere in possesso di un Certificato di Idoneità Tecnica all’Impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Quindi in assenza di un requisito indicato nel campo di applicazione dell’ETAG 012 risulta essere sufficiente per lo stabilimento essere in possesso della relativa certificazione di prodotto in accordo a specifica norma armonizzata (o qualora si ricada all’interno del periodo di coesistenza, di qualifica ministeriale) e/o denuncia di attività per la fase di lavorazione.
Marco Luchetti
categoria: Marcatura e Certificazione,